Contrazione Mutuo (Con oneri Regionali) per Ente Deficitario e Predissesto (art. 243 tuel)

Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
20 Settembre 2018

Il nostro Ente, nel corso dell'anno 2018 ha dichiarato di aderire alle procedure di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243 del TUEL inoltre, nel rendiconto di bilancio dell'anno 2017, è emerso come si sia verificato lo sforamento dei saldi finanziari oltre ad essere accertata la condizione di ente strutturalmente deficitario. Premesso ciò, l'ente oggi vorrebbe contrarre un Mutuo i cui oneri sono però a carico della Regione Calabria. Può l'ente CONTRARRE TALE MUTUO STANTE LE CIRCOSTANZE EVIDENZIATE IN PRECEDENZA. In caso affermativo, quali prescrizioni particolari deve verificare ?

Risposta

In relazione al quesito occorre precisare, preliminarmente, quanto sancito dal § 3.20 del principio contabile 4/2 ai sensi del quale: Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004. Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell’ente che provvede all’effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti coinvolti.

 

Per cui, si ritiene che il mutuo sia a totale carico della Regione qualora sia la stessa Regione a corrispondere le rate di ammortamento dello stesso e l’Ente beneficiario, in tal caso, deve iscrivere l’entrata al titolo IV.

 

Diversamente, invece, se è l’ente locale a dover rimborsare la quota annualmente, sarà l’ente a sottoscrivere contratto  di mutuo; in tal caso valgono le limitazioni imposte dal comma 9 dell’art. 243bis lett. d) “blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi” sempre che l’ente abbia richiesto il Fondo di Rotazione (infatti il comma 9 citato esordisce: “In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio”).

 

Dott. Vincenzo Cuzzola 11/09/2018

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