Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto ente per fare fronte alla necessità di assicurare il buon funzionamento dei servizi inerenti l’area tecnica , il cui lavoro ordinario risulta di molto aggravato da quello connesso alla gestione dell’emergenza sisma ancora in atto ed all’istruttoria delle pratiche dell’ufficio ricostruzione, intende sopperire alle proprie necessità attivando l’istituto del “lavoro supplementare” nei confronti del dipendente part-time dell’ufficio tecnico chiedendo allo stesso un impegno lavorativo aggiuntivo pari al 25% del suo attuale orario . Ciò ai sensi dell’articolo 55 del nuovo contratto enti locali. Tale richiesta è legittimata oltre che dalla mole di lavoro che l’ufficio tecnico richiede nella specifica situazione sopra decritta, anche dalla carenza di organico che caratterizza l’area tecnica in cui, al momento, a fronte di tre unità di personale ( due D, una tempo pieno ed una part-time 15 ore settimanali ed una figura C tempo pieno) risultano coperte solo la figura D a tempo pieno e la D part-time. Per quanto sopra, tenendo presente che presumibilmente la dipendente coinvolta non sarà favorevole alla scelta chiedo l’iter corretto da seguire, ovvero gli specifici atti amministrativi da porre in essere per dare compimento a tale scelta.
L’art. 89, comma 6, TUOEL dispone che nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di organizzazione dell’ente, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
L’art. 55, comma 2, del CCNL funzioni locali 2016-2018 dispone che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
Pertanto, è in facoltà del datore di lavoro pubblico, rappresentato dal responsabile del servizio a cui è assegnato il dipendente chiedere il lavoro supplementare nei limiti percentuali previsti dal CCNL di categoria, motivando la disposizione di servizio in ragione di almeno una delle due situazioni suddette (comprovate esigenze organizzative ovvero situazioni di assenze di personale non prevedibili ed improvvise).
Trattandosi di facoltà prevista dal CCNL e dovendo le parti di un rapporto di lavoro improntare a buona fede e correttezza i reciproci comportamenti, il dipendente non può rifiutarsi il lavoro supplementare disposto, potendosi configurare, altrimenti, il rifiuto quale grave atto di insubordinazione sanzionabile disciplinarmente finanche con il licenziamento.
Infatti, il lavoratore non può rifiutarsi di fare gli straordinari e il lavoro supplementare nelle seguenti ipotesi:
- quando a prevederlo è il contratto collettivo nazionale che, in tal caso, fisserà i giorni e i limiti di ore;
- in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate attraverso l’assunzione di altri lavoratori.
Se il contratto collettivo regola l’esecuzione del lavoro straordinario imponendo l’obbligatorietà salvo giustificato motivo, il rifiuto immotivato di svolgerlo legittima il licenziamento disciplinare (Cass. n. 16248/2012). In ogni caso il potere del datore di lavoro di richiedere lavoro straordinario è un potere discrezionale che pertanto deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede, in caso contrario il lavoratore non può essere sanzionato disciplinarmente (Cass. n. 17582/2014).
Dunque, a fronte di apposita motivata disposizione di servizio del responsabile del servizio a cui il dipendente è assegnato, questo non può rifiutare il lavoro supplementare purché rientri nei limiti orari e sia basato sui presupposti anzidetti.
Dott. Eugenio De Carlo 11/09/2018
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