Indennità di disagio

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
18 Settembre 2018

Può un dipendente dell'Ente che svolge la funzione di autista di scuolabus al quale è stata riconosciuta in contrattazione decentrata l'indennità di disagio, ma che non ha svolto orario spezzato in quanto, con ordine di servizio del responsabile dell'ufficio tecnico, è stato incaricato di svolgere anche altre mansioni, e che quindi ha praticamente svolto la sua attività per circa mezz'ora in più ogni giorno. Mi spiego meglio: può essere considerato disagio il dover lavorare mezz'ora in più al giorno o in questo caso gli dovrebbe essere riconosciuto lo straordinario? Si fa presente, però che, in quest'ultimo caso, non sono previste somme per lo straordinario nella costituzione del fondo per le risorse decentrate. Si potrebbe in alternativa concedergli recuperi giornalieri?

 

 

Risposta

Preliminarmente va evidenziato che il riposo compensativo non può essere imposto d’autorità, ma deve essere sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nelle risorse disponibili per tale finalità. Infatti, se il lavoratore pretende il pagamento bisogna sempre poter disporre delle necessarie risorse. Tali considerazioni trovano il loro fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art.38 CCNL 14 settembre 2000), per cui si esprimono dubbi sulla possibilità di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art.14 del CCNL 1° aprile 1999), imponendo sostanzialmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo. In questo senso anche il parere ARAN RAL_1402 e quindi la risposta al quesito è positiva se il riposo compensativo viene richiesto dal dipendente.

Si deve ritenere, inoltre, che lo svolgimento di una prestazione aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro non possa costituire una condizione da remunerare con il ricorso all’indennità di disagio, proprio perché trattasi giuridicamente di lavoro straordinario che deve essere retribuito come tale.

Le condizioni lavorative disagiate devono essere previste come tali dalla contrattazione decentrata, come correttamente risulta dal quesito per gli autisti di scuolabus.

A solo scopo informativo si rammenta che il nuovo CCNL della funzioni locali, stipulato in via definitiva il 21.5.2018, ha ridisegnato l’istituto prevedendo una unica indennità finalizzata a remunerare le particolari “condizioni di lavoro”  nelle quali rientrano le prestazioni disagiate, quelle esposte a rischi e quelle implicanti il maneggio di valori (art. 70-bis). Il medesimo articolo rinvia sempre alla contrattazione integrativa il  dettaglio di tali tipologie di prestazioni tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle prestazioni sopra elencate (disagio, rischio e maneggio valori) nelle attività svolte dal dipendente;
  2. caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

La predetta nuova disposizione entrerà in vigore a partire dal primo contratto integrativo successivo alla stipula del CCNL.

Dott. Angelo Maria Savazzi 10/09/2018

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