Attingimento da graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
14 Settembre 2018

Questa Amministrazione ha effettuato il programma dei fabbisogni del personale nel 2017, prevedendo il reclutamento di n. 2 istruttori tecnici, cat. C1 mediante concorso, previo esperimento delle procedure di cui, rispettivamente, agli artt. 34-bis e 30 del D. Lgs 165/2001. Tali procedure non sono andate a buon fine. Si chiede se sia, a vostro parere, configurabile una modifica al programma dei fabbisogni, prevedendo una diversa modalità di reclutamento per le medesime figure, ed, in particolare, prevedendo di inserire l’attingimento da graduatorie a tempo indeterminato da altre amministrazioni. Presso questa Amministrazione risultano, infatti, attualmente assunti a tempo determinato n. 2 istruttori tecnici, cat. C1, chiamati a seguito di stipula di apposita convenzione con comune limitrofo, detentore della suddetta graduatoria. A tal fine, si ritiene configurabile e legittimo l’utilizzo di tale graduatoria, previa stipula di ulteriore convenzione, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato delle suddette figure? Si ritiene sia necessario procedere alla modifica del Regolamento interno dei concorsi, al fine di prevedere tale modalità di reclutamento? Si precisa che il concorso che ha dato esito alla graduatoria di cui in parola è relativo all’assunzione a tempo indeterminato e full-time, mentre la presente assunzione è, da piano dei fabbisogni e compatibilmente con il budget assunzionale a disposizione, a tempo indeterminato e part-time 83.33% (pari a 30 ore settimanali).

Risposta

Una volta inutilmente esperita la mobilità è possibile utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

 

L’accordo può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria non siano di nuova istituzione o trasformazione (sul punto, Consiglio di Stato, sentenze n. 4329/2012 e n. 4361/2014; Corte dei conti Umbria, del. n. 28/2018 e 124/2013).

 

Le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 61, della l. n. 350/2003, consentono di utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni, previa intesa tra le stesse. Si sta affermando la lettura per cui tale intesa non deve essere intervenuta necessariamente prima della indizione del concorso, con financo la esplicita previsione nel bando della sua utilizzabilità, o prima della approvazione della graduatoria.

 

In questa direzione si era già espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica, parere n. 845074 del 2007 e si è espressa la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria, parere n. 124/2013.

Per la Funzione Pubblica, “gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare e statutaria, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purchè la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale.. Ai fini dell’assunzione degli idonei si può, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni, utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, ai sensi di un proprio atto regolamentare che rispetti i principi fissati in particolare dall’art. 35 del DLgs n. 165/2001, previo accordo con l’amministrazione che ha espletato le procedure concorsuali il quale può essere concluso dopo l’approvazione della graduatoria”.

Il parere della magistratura contabile umbra è che “la scelta dell’ Amministrazione di avvalersi della graduatoria di un concorso espletato da altra Amministrazione ha natura discrezionale (v. TAR Lazio Sez. 3, sentenza n. 9708/2004) e soggiace alle stesse regole e limitazioni generali che valgono per ogni altra scelta discrezionale, ad iniziare dal rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Carta Costituzionale... ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le amministrazioni interessate devono raggiungere il previo accordo, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di concorsualità per l’accesso ai pubblici uffici”.  Da evidenziare che il parere ritiene che una graduatoria formata per un’assunzione a tempo pieno non possa essere utilizzata per una in part time: “è innegabile che il regime a tempo pieno dei posti messi a concorso è alquanto diverso dal regime part-time del posto che si intende coprire”.

 

La costante giurisprudenza considera presupposto fondamentale, per evitare scelte discrezionali che potrebbero invalidare la procedura, la predeterminazione dei parametri di utilizzo delle graduatorie nel regolamento di organizzazione, specialmente con riguardo ai criteri di individuazione degli enti da interpellare (numero e ordine). La prassi e la giurisprudenza, invece, non stabiliscono particolari vincoli in ordine ai criteri di scelta che il comune può adottare per individuare concretamente l’ente con cui convenzionarsi.

 

Pertanto, con il proprio regolamento il comune dovrà prevedere l’utilizzo delle graduatorie di altri enti tra le modalità assunzionali e fissare i criteri di scelta della P.A con cui accordarsi, rispettando in tale ambito il solo principio dell’imparzialità del proprio agire e, dunque, senza ulteriori limitazioni sui concreti criteri da usare.

 

Potrà così autonomamente decidere se prevedere come requisito prioritario, ad esempio, la distanza tra gli enti ovvero l’analogia di dimensioni, le caratteristiche geografiche o di funzionamento simili; se, ancora, limitare la scelta al solo ambito della propria provincia/regione o ampliare i confini all’intero territorio nazionale e, per altro verso, se interpellare solo enti del proprio comparto o anche enti pubblici che applicano contratti differenti.

 

Sotto quest’ultimo aspetto, resta da evidenziare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che elemento necessario ai fini dello scorrimento della graduatoria di altri enti è che vi sia omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo a profilo, categoria professionale e regime giuridico (ad es part time – tempo pieno) (C.Conti e Minister Int. citati, Tar Veneto 864/2011). A tal fine è pertanto necessario confrontare con attenzione la declaratoria del profilo della graduatoria con quello che si ricerca in quanto nei singoli enti possono essere diversi.

 

Al ricorrere dei suddetti presupposti può darsi risposta affermativa al quesito posto, anche se relativo ad un rapporto non full time, salva accettazione del candidato in graduatoria all'assunzione all'anzidetta condizione.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 06/09/2018

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