Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente ha chiesto aspettativa non retribuita per motivi personali dal 1/09/18 al 31/08/19 (per svolgere un altro lavoro), è andato in malattia con ricovero dal 29/08/18 al 23/09/18. Nel periodo dal 1/09/18 di chi è la competenza della malattia? avrebbe dovuto fare 2 certificati separati (fino al 31/08 al comune, dal 1/09 all'altro datore di lavoro)?
Il dipendente posto in posizione di aspettativa non retribuita è giuridicamente collocato in una posizione di sospensione del rapporto di lavoro, con il temporaneo venire meno sia dell’obbligazione del dipendente di rendere la prestazione lavorativa sia del datore di lavoro di corrispondere la relativa retribuzione. Conseguentemente per l’amministrazione di provenienza non sono rilevanti le assenze per malattia riscontrabili nel periodo di aspettativa anche perché, in questi casi, non si può parlare di una vera e propria assenza, stante la sospensione del rapporto di lavoro.
Nel caso prospettato non essendoci un collegamento tra il rapporto di lavoro sospeso e il rapporto di lavoro avviato presso altro ente (come nei casi di mobilità, comando, distacco, utilizzo), si ritiene che il dipendente avrebbe dovuto presentare un autonomo certificato all’ente presso il quale dall’1/9/2018 ha avviato un nuovo rapporto di lavoro.
L’ ARAN ha espresso il parere secondo il quale la malattia insorta nel periodo di aspettativa non retribuita non interrompa l’aspettativa medesima , anche quando da luogo a ricovero ospedaliero.
Non è chiaro dal quesito il tipo di rapporto di lavoro che ha avviato il dipendente a seguito dell’aspettativa; si suggerisce di prestare particolare attenzione a tale aspetto (anche se non essendo oggetto del quesito non viene approfondito in questa sede) in quanto se si tratta di un periodo di prova in un nuovo rapporto di lavoro (ma non sembra il caso considerato che trattasi di una aspettativa di 12 mesi) si rientra nella ipotesi di diritto alla conservazione del posto prevista dall’art. 20, comma 10, del CCNL funzioni locali 21.5.2018; negli altri casi occorre verificare attentamente la situazione con ulteriori elementi informativi non desumibili dal quesito, al fine di verificare quale sia la fonte normativa che abiliti il dipendente a svolgere un’altra attività lavorativa.
Dott. Angelo Maria Savazzi 04/09/2018
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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