Delega della firma dell'accertamento tributario

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Alessandro
13 Settembre 2018

Con la presente si richiede di sapere se sia possibile che, il responsabile dell'Area Tributi (posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali ex art. 109 Tuel) possa delegare, con apposito provvedimento, la firma dell'accertamento tributario (provvedimento finale avente rilevanza esterna) al responsabile del procedimento Tributi. Il dubbio sta nel fatto che secondo le norme del Tuel e TUPI, solo i dirigenti possono firmare gli atti aventi rilevanza esterna.   In caso affermativo, oltre ai riferimenti normativi, se richiedono anche eventuali riferimenti giurisprudenziali.     

 

 

 

Risposta

La figura del responsabile della gestione tributi nei Comuni, come noto, è stata definita da una serie di disposizioni di legge.  In tali norme, si prevede l’individuazione del funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale, l’individuazione di talune competenze specifiche, senza che l’elenco abbia natura esaustiva dovendo ad esse aggiungersi tutte quelle necessarie ai fini della gestione ed organizzazione del tributo e che si possono riassumere come di seguito:

 

1.    la sottoscrizione delle richieste;

2.     la sottoscrizione degli avvisi;

3.     la sottoscrizione dei provvedimenti;

4.     l’apposizione del visto di esecutività dei ruoli;

5.     la disposizione dei rimborsi.

 

Ulteriore problematica che può porsi è quella relativa al coordinamento tra le disposizioni in tema di funzionario responsabile del tributo con quelle della L. 241/90, in materia di responsabile del procedimento. Quanto al rapporto tra competenze del responsabile del Tributo e responsabile del procedimento, un autorevole parere del Consiglio di Stato chiarisce la portata della figura del responsabile del procedimento, evidenziando che l'attribuzione di tali funzioni implica l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo 'solo eventuale' l'adozione del provvedimento finale, che resta, invece, attribuzione propria del dirigente/titolare di posizione organizzativa.  E a ben vedere le competenze tipiche del responsabile del tributo, sono tutte o quasi espressive di volontà finali aventi effetti esterni.  Dal quadro complessivo sopra delineato, emerge quali siano le rispettive competenze attribuite ed esercitabili da parte delresponsabile del procedimento e da parte del dirigente/titolare di posizione organizzativa (responsabile del tributo).A parer dello scrivente, si ritiene in ogni caso, che rientra nella competenza esclusiva del dirigente/titolare di posizione organizzativa l'adozione e la conseguente firma di tutti gli atti finali, espressivi di volontà verso l'esterno (ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, accertamenti, ecc.).  

 

Dott. Gianluca Russo 31/08/2018

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