Necessaria l’adozione di un provvedimento espresso per dichiarare la decadenza del permesso di costruire

Approfondimento di Mario Petrulli

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di Petrulli Mario
14 Settembre 2018

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                

NECESSARIA L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO PER DICHIARARE LA DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

di Mario Petrulli

 

Un aspetto di notevole rilevanza pratica nell’attività dell’ufficio tecnico comunale riguarda la necessità o meno di un atto espresso che accerti l’avvenuta decadenza del permesso di costruire. La questione, in buona sostanza, consiste nel verificare se l’inosservanza dei termini di inizio e fine lavori da parte del beneficiario comporti automaticamente la decadenza del permesso di costruire che gli era stato rilasciato –operando questa di diritto ex art. 15, comma 2, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) e rivestendo il provvedimento, eventualmente adottato, carattere meramente dichiarativo di un effetto già verificatosi -, ovvero se, per determinare questo effetto, sia comunque richiesto un apposito provvedimento da parte dell’ufficio tecnico comunale.

Due sono le tesi che si ritrovano in giurisprudenza.

            Secondo un primo orientamento[1], il provvedimento di decadenza non è necessario per la decadenza del permesso di costruire, visto che la decadenza si verifica ope legis ed automaticamente per il mero passaggio del tempo ed il relativo provvedimento ha effetto dichiarativo e ricognitorio[2]: secondo tale orientamento, la tesi opposta non è condivisibile perché, accogliendola, “si farebbe dipendere la decadenza non solo da un comportamento dei titolari del permesso di costruire ma anche della Pubblica Amministrazione che potrebbe in taluni casi adottare un provvedimento espresso e in altri casi no, con possibili ipotesi di disparità di trattamento tra situazioni che nella sostanza si presenterebbero identiche[3].

            Secondo un’altra tesi, al contrario, la decadenza deve sempre essere dichiarata con apposito provvedimento, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza[4].

Negli ultimi tempi, tale secondo orientamento sembra essere diventato prevalente, sia nella giurisprudenza del Consiglio di Stato[5], sia in quella dei TAR[6], con l’affermazione che la decadenza deve sempre essere dichiarata con apposito provvedimento, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza.

Ad esempio, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 22 ottobre 2015, n. 4823 ha affermato che “la giurisprudenza più recente […] è prevalentemente orientata nel senso che l'operatività della decadenza della concessione edilizia necessita dell'intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa apposita istruttoria. Sulle stesse conclusioni è attestata anche la giurisprudenza del giudice di primo grado, per la quale la decadenza del permesso di costruire non opera di per sé, ma deve necessariamente tradursi in un provvedimento espresso che ne accerti i presupposti e ne renda operanti gli effetti; che, sebbene a contenuto vincolato, ha carattere autoritativo e, come tale, non è sottratto all'obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. 7.8.1990, n. 241; può essere adottato solo previa formale ed apposita contestazione, esplicazione di una potestà provvedimentale”.

Più recentemente, il TAR Toscana, sez. III, nella sent. 2 marzo 2017, n. 322, ha affermato che “la perdita di efficacia del permesso di costruire è, dunque, subordinata all’esplicazione di una potestà provvedimentale ed è conseguenza di un atto formale dell’Amministrazione che, a sua volta, presuppone lo svolgimento di un apposito procedimento amministrativo. L’esperimento di un procedimento, diretto ad accertare i presupposti per la comminatoria della decadenza, comporta la necessità che quest’ultimo sia posto in essere tempestivamente rispetto all’attività istruttoria esperita e agli accertamenti posti in essere e, ciò, nell’intento di consentire all’interessato di poter contestare efficacemente l’esistenza di opere idonee ad escludere la decadenza del titolo abilitativo. L’immediatezza dello svolgersi di detto procedimento è, infatti, una conseguenza della necessità di permettere all’interessato di poter contestare le ragioni dell’Amministrazione, avendo a riferimento un periodo di tempo ben delimitato e cristallizzato dagli accertamenti posti in essere (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 06-10-2016, n. 1243), nell’ambito del quale sia possibile verificare con certezza la situazione e lo stato dei luoghi”.

Di conseguenza, è importante che l’ufficio tecnico adotti un provvedimento espresso per dichiarare l’avvenuta decadenza del titolo edilizio, a seguito di idonea ricognizione attuale[7], quale atto strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga), ricognitivo del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione[8]. Il provvedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento[9].

9 settembre 2018

 

[1] TAR Sardegna, sez. II, sent. 8 novembre 2016 n. 848; sent. 4 maggio 2015, n. 741; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 18 maggio 2012, n. 2915; Cass., sez. III pen., sent. n. 12316 del 23 marzo 2007 secondo cui “La non necessità di provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione è ora introdotta dal TU 380/2001, art. 15, comma 2, che prevede espressamente come, decorsi i termini fissati, il permesso di costruire decada di diritto per la parte non eseguita”; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 maggio 2011, n. 2821.

[2] TAR Marche, sez. I, sent. 19 febbraio 2018 n. 126; TAR Abruzzo, Pescara, sent. 4 febbraio 2013, n. 61; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 9 maggio 2013, n. 2395.

[3] TAR Abruzzo, sez. Pescara, sent. 4 febbraio 2013, n. 61; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, sent. 9 giugno 2005, n. 5530; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 9 maggio 2013, n. 2395.

[4] Già in passato, il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 17 febbraio 2006, n. 671, aveva affermato che la ragione, che giustificherebbe l'obbligo per l'ente locale di adottare un atto che formalmente dichiari l'intervenuta decadenza del permesso di costruire, è stata individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la pronuncia stessa”.

[5] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 novembre 2017, n. 5285; sez. IV, sent. 22 ottobre 2015, n. 4823; sez. V, sent. 12 maggio 2011, n. 2821; sez. IV, sent. 29 gennaio 2008, n. 249.

[6] TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 3 settembre 2018, n. 825; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 8 maggio 2017, n. 872; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 21 settembre 2016, n. 1454.

[7]Ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Il provvedimento con cui si dichiara la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio non può essere fondato su accertamenti svolti a distanza di ben tre anni dalla data entro cui i lavori avrebbero avere inizio: di conseguenza, tale provvedimento è illegittimo per palese illogicità e difetto di istruttoria”: TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 2 novembre 2017, n. 464.

[8] TAR Marche, sez. I, sent. 19 febbraio 2018, n. 126.

[9] TAR Toscana, sez. III, sent. 25 ottobre 2016, n. 1537.

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