Progressione verticale

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
11 Settembre 2018

L’ente ha approvato il regolamento per le progressioni verticali di cui all’art. 22, comma 15, del D.lgs. n.175/2017. Tra le varie disposizioni del regolamento è previsto che “La procedura selettiva della progressione verticale è rivolta al personale interno appartenente alla categoria immediatamente inferiore” La domanda che poniamo è la seguente: Qualora l’ente intenda bandire una progressione di carriera in categoria giuridica C, possono accedere alla selezione per passaggio a categoria C solo i dipendenti in categoria giuridica B3 o indistintamente tutti i dipendenti in categoria B?      


 

Risposta

Il quesito, che si presenta di particolare interesse, fa riferimento alla disciplina transitoria, finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, per la progressione verticale del personale dipendente, possibilità utilizzabile solo per triennio 2018/2021 nel rispetto di rigorosi limiti numerici e procedurali per i quali si rinvia all’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 richiamato nel quesito.

La formulazione della norma regolamentare interna sembra abbastanza chiara nell’abilitare il personale, appartenente alla categoria immediatamente inferiore, alla partecipazione alla procedura selettiva e non opera alcuna distinzione rispetto alla posizione economica nell’ambito della categoria di inquadramento.

D’altra parte lo stesso tenore dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2015 depone nel senso della fattibilità delle progressioni tra categorie indipendentemente dalla posizione economica; le posizioni economiche incidono sul trattamento economico ma non determinano una diversa declaratoria rispetto alla previsione dell’allegato A del CCNL 31.3.1999, il quale all’art. 3 stabilisce che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili”.

Questo in  linea generale; la risposta al quesito deve tenere conto delle disposizioni contrattuali che disciplinano il sistema di classificazione del personale e glli orientamenti applicativi ARAN.

Tuttavia già il CCNL 31.3.1999 prevedeva nell’ambito delle sole categorie “B” e “D” specifiche posizioni economiche di accesso, la “B3” e la “D3”.

L’art. 12 del CCNL delle funzioni locali stipulato definitivamente il 21.5.2018 ha confermato il sistema di classificazione del CCNL 31.3.1999, salvo le modifiche riguardanti le posizioni di accesso dall’esterno nelle diverse categorie di inquadramento e facendo salva, solo per la categoria “B”, la possibilità di accesso dall’esterno direttamente nella posizione “B3” per particolare profili professionali, mentre per la posizione “D3” viene prevista la disapplicazione di analoga disposizione del CCNL 31.3.1999.

A tal riguardo gli orientamenti applicativi ARAN propendono nel senso di ritenere rilevante giuridicamente  e non solo economicamente la posizione “B3” per cui il passaggio, all’interno della medesima categoria “B”, alla posizione economica “B3” andrebbe intesa come una progressione verticale.

Infatti, secondo l’orientamento ARAN RAL_1370, l’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999  equipara, anche ai fini della conservazione del trattamento economico precedente la progressione verticale, l’acquisizione di uno dei profili con trattamento stipendiale iniziale “B3” alla progressione verticale  e ciò dimostrerebbe, “ancora una volta, che le parti negoziali non hanno in alcun modo voluto riconoscere alla posizione B3 un significato esclusivamente economico”.  Il medesimo orientamento ARAN prosegue ribadendo “la ulteriore validità ed efficacia della distinzione, nell’ambito della categoria B, tra profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica B1 e quelli con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla pozione economica B3, ai sensi dell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell’allegato A al medesimo CCNL del 31.3.1999 nelle parti concernenti le declaratorie professionali” della categoria B (disposizioni confermate come si è visto dal CCNL 21.5.2018), conseguentemente  non sarebbe “ in alcun modo possibile una ricollocazione automatica e diretta di personale attualmente in possesso di un profilo della categoria B, con trattamento stipendiale iniziale in B1, in profili della stessa categoria B, ma con trattamento stipendiale iniziale in B3”.

L’ARAN, quindi, ritiene che “come regola generale, nell’attuale sistema di classificazione, … l’unica forma di carriera del personale, e cioè di inquadramento dello stesso in una categoria superiore o di passaggio all’interno” della categoria B “da profili con trattamento stipendiale iniziale in B1 a quelli con trattamento stipendiale iniziale … in B3, era rappresentata dalla progressione verticale”.

In conclusione, rispetto al quesito posto, pur essendo la categoria immediatamente inferiore la categoria B, alla luce delle considerazioni sopra esposte e degli orientamenti ARAN, che sono confermate dal nuovo CCNL 21.5.2018, si ritiene che alla selezione possano partecipare solo i dipendenti inquadrati nella categoria non inferiore alla “B3”; a tal fine si suggerisce un intervento chiarificatore all’interno del regolamento interno citato nel quesito.

 

Dott. Angelo Maria Savazzi 29/08/2018

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