Esenzione IMU abitazione proncipale

Quesiti
di Martini Lorella
05 Ottobre 2017

DOMANDA:

In sede di dichiarazione IMU-TASI un contribuente di questo Comune, appartenente alle Forze dell’Ordine ha richiesto esenzione su un immobile ereditato dai genitori lo scorso anno, in quanto appartenente alle medesime Forze dell’Ordine.

Si premette che trattasi di unico immobile posseduto dal contribuente e non locato.

Tuttavia lo stesso contribuente, pur prestando servizio a Roma, ha sempre mantenuto la residenza nel nostro Comune nell’appartamento posseduto dalla moglie, (peraltro vicino a quello ereditato).

Va da sè che l’esenzione per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine concerne la disponibilità dell’immobile ai fini dell’esenzione come abitazione principale (pur non risiedendovi eventualmente per ragioni di servizio).

Accordando l’esenzione per un immobile effettivamente a disposizione del contribuente, pare a questo Ufficio di andare in contraddizione con quanto espresso dalla Legge sull’IMU ed in particolare per quanto concerne l’abitazione principale, configurandosi una situazione in cui lo stesso nucleo familiare ha a disposizione due abitazioni principali esenti dal pagamento delle imposte (IMU e TASI).

Sul punto la Legge esprime chiaramente l’impossibilità che marito e moglie abbiano una doppia abitazione principale all’interno dello stesso Comune, invitando pertanto gli stessi coniugi ad eleggere una sola abitazione principale.

L’idea di questo ufficio è quella di convocare il contribuente, spiegando l’impossibilità di accogliere la sua dichiarazione ed invitandolo a regolarizzare la propria posizione senza applicare sanzioni sull’omesso pagamento. Tuttavia il contribuente potrebbe obiettare il suo diritto all’esenzione, come effettivamente previsto dalla Legge.

In caso di accertamento sulla base di quanto premesso sussistendo gli estremi per un ricorso da parte del contribuente (in caso di disaccordo con l’Ufficio sul punto in questione) ritenete che il Comune rischi di vedere accolto il ricorso presentato dal contribuente o che abbia un buon margine di successo?

In altri termini siete dell’avviso che sia più corretto/opportuno da un punto di vista formale accogliere la dichiarazione presentata?

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Risposta

Risposta

Per quanto le argomentazioni di opportunità addotte dal Comune possano risultare condivisibili, l’art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013 non pare lasciare margini di legittima “manovra”.

La norma di legge, infatti, evidentemente di carattere “speciale”, per la fruizione dell’agevolazione per “abitazione principale” da parte degli appartenenti alle Forze Armate, esclude la necessità “della dimora abituale e della residenza anagrafica” nell’immobile in questione.

I requisiti richiesti dalla norma ovvero la non appartenenza dell’immobile alle categorie catastale A/1, A/8 o A/9 e la sua non locazione, parrebbero quindi soddisfatti nel caso di specie.

Si aggiunga, poi, che, nel caso di specie, l’immobile di residenza parrebbe in possesso della sola moglie. A fronte della presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell’art.2, comma 5bis, D.L. n. 102/2013, il contribuente ha quindi diritto a fruire dell’agevolazione in questione.

Si sconsiglia pertanto il Comune ad emettere avvisi di accertamento che risulterebbero contra legem.  

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