Calcolo degli oneri di sicurezza aziendali in appalto di servizi quando il DUVRI non contempla rischi da interferenze
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiVolevo un chiarimento sulla possibilità di fare una gara comprendendo due stralci funzionali della medesima opera. In sostanza l’Amministrazione voleva fare una sola gara per due stralci funzionali di una pista ciclabile. Il costo complessivo si aggira intorno ai 480.000,00 L’idea era quella di fare due stralci di circa 240.000,00 € l’uno. Per esigenze di bilancio si voleva far fare il primo nel corso del 2019 e il secondo nel corso del 2020. Vincerebbe la ditta che offre l’importo più basso come somma dei due stralci. E’ quindi esclusa la possibilità di aggiudicare a due diverse ditte, proprio perché la gara deve essere unitaria. Il finanziamento è un mutuo unico. Questo anche al fine di non eludere la norma sulle soglie di gara, frazionando un’unica opera in due stralci. E’ possibile un’operazione di questo genere per il codice degli appalti?
La regola generale della suddivisione in lotti, contenuta nell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risponde ai principi comunitari, esplicitati all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, del favor partecipationis alle procedure d’appalto da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché di proporzionalità e di non discriminazione.
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante, a seguito di valutazione discrezionale, decida di non suddividere l’appalto in lotti, ai sensi del medesimo art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’amministrazione stessa l’onere di motivare adeguatamente tale scelta nel rispetto dei canoni dell’agire amministrativo di ragionevolezza, di proporzionalità, nonché di adeguatezza dell’istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 16 marzo 2016, n. 1081; TAR Campania - Napoli, Sezione III, 1 dicembre 2016, n. 5550; TAR Lazio – Roma, Sezione II, 27 settembre 2016, n. 9952).
E’, comunque, da escludere in quanto illegittima la decisione di accorpare in un unico lotto l’appalto con stringenti caratteristiche tecnico-funzionali e di prodotti aventi tutt’altre caratteristiche, rispetto ai quali esiste una più ampia offerta sul mercato.
Dunque, il principio della suddivisione in lotti di un appalto può essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione della discrezionalità della Stazione Appaltante, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 2044/3.4.2018 nella quale sono stati richiamati i dettami previsti dall'art. 51 citato per il quale la Stazione Appaltante, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, devono suddividere gli appalti in lotti funzionali ma possono anche non farlo motivando la scelta all'interno del bando di gara o nella lettera di invito. Nel caso di specie, il CdS, sez. V, ha escluso che la disciplina di gara contestata possa produrre effetti restrittivi della concorrenza in danno alle micro-piccole e medie imprese, stante il valore economico oggettivamente modesto dell’appalto (€ 344.265,00 nel triennio). Ad avviso del Consiglio di Stato, la scelta di non frazionare l’appalto in lotti, nel caso in cui l'unitarietà sia imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, può ritenersi ragionevole e non illogica o arbitraria: non può sottacersi infatti, sotto altro concorrente profilo, che le attività prestazionali oggetto dei servizi non esigono specializzazioni, né qualifiche particolari che impongano, giustificano o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti.
Ciò premesso, non è escluso di per sé la suddivisione in lotti, purchè ciò sia appunto motivato nel senso suddetto, atteso che l’art. 35 del Codice in ordine alle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti dispone, al comma 9, per i contratti relativi a lavori:
a) quando un'opera prevista può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai comini 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Sul piano contabile, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.
Dr. Eugenio De Carlo 29/08/2018
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ANAC – 10 Aprile 2025 (Parere di precontenzioso n. 130 del 2 aprile 2025)
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