MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Corte di Cassazione Civile, Sezione II – Sentenza 3 settembre 2018, n. 21551
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
l'art. 23, commi 3 e 4 D. Lgs 66/89 stabilisce il divieto per i comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione trova applicazione anche qualora la spesa dell'ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio del comune che assume l'impegno di spesa. Non si sottrae alla richiamata disciplina il contratto d'opera professionale con il quale un ente pubblico territoriale abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, subordinando con apposita clausola il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera da progettarsi. In particolare la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all'ottenimento del finanziamento l'osservanza delle modalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma citata, con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Brevi appunti sul DDL Camera 1621/ Senato 1457 recante modifiche d’interesse degli EELL
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