Azione in danno di terzi

Quesiti
di Cucumile Pietro
02 Ottobre 2017

DOMANDA:

Nel lontano luglio scorso il Commissario ordinò di eseguire la pulizia di rovi e spine a carico di un proprietario di un rudere abbandonato ma confinante con palazzi adiacenti.

Si specificava di agire in danno qualora non si fosse provveduto.

Il proprietario non ha ottemperato all'ordinanza ed è stato denunciato.

Ora il mio problema è sapere qual è la procedura da attivare per eseguire la pulizia in danno visto che il rudere è completamente chiuso con cancelli ed io sono il responsabile di questo procedimento.  

Risposta

Risposta

Si premette che, per aversi una violazione dell’art. 650 c.p. (ove fosse stata così configurata la sanzione), occorre che l'ordinanza sindacale sia stata puntuale e non generica nel senso di rivolta a tutti i proprietari.

Ciò detto, non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (articolo 650 c.p.) l’inottemperanza dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare, data in via preventiva, ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza 28.07.2017 n. 37787).

Se nell'ordinanza si era già accennato all'esecuzione in danno, è possibile notificare l'avviso che si procederà in una giornata predeterminata, effettuando un eventuale e preventivo affidamento qualora vi avvaliate dell’opera di terzi oppure chiedendo la disponibilità di colleghi tecnici. Si suggerisce di inviare un preventivo del costo degli interventi da sostenere e di precisare che le operazioni si protrarranno per tutto il tempo necessario a garantire la pulizia dell'area con accesso a locali, effettuando i rilievi fotografici del caso prima, durante e dopo l’intervento. Una volta completato l’intervento, potrete notificarne l’esito, con i relativi costi, chiedendo di effettuarne il pagamento entro 30 giorni. Qualora non avvenga il pagamento, potrete avviare la procedura per il recupero delle somme con ruolo o ingiunzione fiscale.

L’ordinanza dovrà contenere le modalità di esecuzione e che quest’ultima sarà a cura del responsabile dell’ufficio competente il quale adotterà i conseguenti atti; parimenti, l'esito dell’intervento e la richiesta di pagamento in danno andrà effettuata a firma del responsabile del servizio competente verso chi risulti proprietario che risulta dalle visure.

In linea più generale, la problematica posta nel quesito si può inquadrare nella tematica più ampia della esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, con cui si indica il requisito consistente nell'idoneità di un provvedimento ad essere eseguito coattivamente dalla pubblica Amministrazione in caso di inadempimento del destinatario, senza necessità di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Tale requisito, espressione del potere di autotutela della pubblica Amministrazione, è stato recepito nell'art. 21-ter della Legge n. 241/1990, inserito con le modifiche apportate dalla Legge n. 15 dell'11 febbraio 2005:

Articolo 21-ter. (Esecutorietà)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

La norma sopra riportata, ancora molto discussa in dottrina e giurisprudenza, nel recepire una impostazione marcatamente "legalistica", individua alcuni elementi e passaggi necessari da rispettare, delineando una sorta di tipizzazione procedimentale: obbligo di indicare nel provvedimento il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato, verifica dell'inottemperanza, diffida, esecuzione coattiva.

Qualora il provvedimento del quesito sia stato del tipo contingibile ed urgente, è importante ricordare che per la validità di tali provvedimenti extra ordinem la giurisprudenza costante e consolidata afferma la necessità della sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente, tale da non essere fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. Ciò a maggior ragione quando possono risultare applicabili provvedimenti tipici previsti nell'ordinamento.

In conclusione, se è in via di principio ipotizzabile che il Comune possa "ordinare ai propri agenti di introdursi nella proprietà privata al fine di prelevare i rifiuti, asportarli e provvedere alla ripulitura straordinaria del sito.. nell'esercizio dei suoi poteri a tutela dell'igiene, del decoro e della salute pubblica" (cfr. T.A.R. UMBRIA - 5 maggio 2005, n. 217), è comunque necessario che ciò avvenga nel pieno rispetto dei presupposti e delle prescrizioni di legge sopra ricordati.

Si ritiene peraltro che, in caso di attività posta in essere dalla pubblica amministrazione in esecuzione di un provvedimento viziato di illegittimità, possa configurarsi una responsabilità patrimoniale per risarcimento danni nei confronti del destinatario.

Per quanto riguarda, invece, l’emergere di profili penali connessi, si evidenzia che la fattispecie di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 C.P.), trattandosi di delitto, richiederebbe necessariamente il dolo e quindi la coscienza e volontà di introdursi o trattenersi nel domicilio altrui con la consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni; nel caso di specie, è comunque, da considerare l'operatività della scriminante dell'adempimento del dovere ex art. 51 C.P.

Quindi, più è stata dettagliata l’ordinanza presupposta nella descrizione della procedura di esecuzione d’ufficio e più il personale operante sarà garantito per le sue operazioni. 

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