Affidamenti tramite MePa (e non) entro soglia €40.000,00

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Settembre 2018

Per gli affidamenti in oggetto è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA (in quali casi eventualmente no) la verifica dei requisiti ex art. 80 codice appalti, in relazione alla recente linea guida dell'ANAC?

Sino a € 5.000,00 non si è obbligati, corretto?;Da € 5.000,00 a € 20.000 ? Posso chiedere autocertificazioni? Alcuni comuni chiedono autocertificazioni per non rendere le procedure bloccanti. (esempio se chiedo la verifica devo attendere i tempi degli enti minimo 30 giorni e con silenzio degli posso procedere). Capite che lavorare in efficienza è complicato viste le lungaggini degli enti coinvolti e tenuti al rilascio delle certificazioni.

Mi sembra che ogni stazione appaltante (Comuni) in questi casi si orienti in modo diverso. Preciso che siamo comunque in assenza di REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI.

 

 


 

Risposta

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Secondo le linee guida n. 4/Anac;

  • Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano apposito regolamento, od altro atto equivalente (ad es., una delibera di giunta comunale d’indirizzo generale, n.d.r.), nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso (par. 4.2.2 delle linee);
  • per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente (ad es., una delibera di giunta comunale d’indirizzo generale, n.d.r.), nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso (par. 4.2.3 delle linee);
  • per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012) (par 4.2.4 delle inee).

Quindi, nel primo caso (sino a 5.000 euro) e nel secondo caso (da 5.000 sino a 20.000) sarà la disciplina regolamentare interna a disciplinare le modalità (in primis la quota di controlli), essendo consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti (eventualmente differenziati in base alla fascia) secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle predette Linee guida, mentre nel terzo caso (sopra 20.000) non è prevista alcuna semplificazione.

 

 

Dr. Eugenio De Carlo    29/08/2018

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