Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania – Deliberazione 1 agosto 2018, n. 101
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
Il comune pone un quesito che investe la problematica dei debiti fuori bilancio gravanti sull’ente a seguito di sentenze esecutive e la possibilità di poter procedere al pagamento dei medesimi ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento atteso che, in ogni caso, non potrebbe in alcun modo impedirsi l’avvio delle procedure esecutive per il loro adempimento coattivo.
Il quesito, invero, si riferisce all’area della organizzazione amministrativa, che sicuramente è fuori dalla “materia della contabilità pubblica”, ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131. Ciò nondimeno, è necessario precisare che questa Sezione, nella sua delibera, citata nella richiesta di parere (n.2 del 10/01/2018) ha chiarito che “non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art.193, comma 2, lett.b) del Tuel, ai sensi del quale …i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art.194…sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio”, come d’altra parte evidenzia anche la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella delibera n.29/2018/PAR
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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