Richiesta residenza con permesso richiedente protezione internazionale in scadenza

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
05 Settembre 2018

Si è presentato in data 25/08/18 per la richiesta di residenza un cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per  Richiesta Asilo, scaduto in data 18/05/2017, e una ricevuta della Questura, che allego, in cui lo si convoca in data 30/08/2018, per presentare la documentazione per il rinnovo, tra cui viene elencata l'iscrizione anagrafica.  

A questo punto devo accogliere la richiesta di residenza ed eventualmente annullare la stessa dopo il 31 agosto qualora il soggetto non mi presentasse il nuovo permesso di soggiorno?

 

Risposta

Premesso che il titolo di soggiorno è scaduto lo scorso 4 novembre 2017 e non il 18.5.2017, si ricorda quanto disposto con estrema chiarezza dalla Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili  e l’immigrazione in data 18 maggio 2015: «Per quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, va evidenziato che l'assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario».

Quindi, quanto indicato nella ricevuta di prenotazione rilasciata dalla Questura di Napoli non appare in linea con le indicazioni dettate dal citato dipartimento, cui le stesse Questure debbono attenersi.

Ciò premesso, il cittadino in questione non può essere considerato regolarmente soggiornante ai fini della registrazione anagrafica, poiché la richiesta di rinnovo non è stata fatta tempestivamente (entro la data di scadenza ovvero entro e non oltre sessanta giorni successivi alla data di scadenza del titolo di soggiorno); a tal proposito si deve far riferimento alla  Direttiva del Ministro dell’interno in data 5.8.2006, secondi cui i cittadini stranieri non ancora iscritti in APR, in attesa di RINNOVO del permesso di soggiorno, devono essere considerati regolarmente soggiornanti. Perciò, potranno essere iscritti in anagrafe dietro esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo e della fotocopia del titolo scaduto. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del P.d.S. non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, se:

- la domanda di rinnovo è stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;

- [è stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo (n.d.r.: compito della Questura)]

- è stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

A maggior chiarimento di quanto indicato nella predetta direttiva, la circolare del Ministero dell’interno, Direzione Centrale Servizi Demografici n. 42 del 17.11.2006 ha chiarito che si può  procedere all’ iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente  o cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente a condizione che:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso,

- sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Alla luce di tali chiarissime disposizioni, il cittadino straniero non può essere considerato regolarmente soggiornante ai fini dell’iscrizione anagrafica, per cui, qualora intenda formalizzare l’istanza di iscrizione anagrafica, questa deve essere considerata irricevibile, in applicazione dell’art. Art. 5, comma 3 del D.L. n. 5/2012 sulla residenza in tempo reale («Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche»).

In altri termini, lo straniero non regolarmente soggiornante non può essere iscritto in anagrafe entro due giorni dalla richiesta, come invece previsto per i cittadini italiani e per i cittadini comunitari (i cui requisiti di soggiorno debbono essere verificati entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza).

Questo concetto è ribadito nella circolare n. 9/2012 del Ministero dell’interno D.C.S.D. “In applicazione dell’art. 5 comma 3 D.L. n. 5/2012 “la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui al d.lg.vo n. 286/1998, precede l’iscrizione anagrafica

 

dr.ssa Liliana Palmieri 27/08/2018                                            

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