Alienazione immobiliare soggetta ad iva

Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
05 Settembre 2018

Questo Ente ha alienato un'area edificabile la cui vendita è soggetta ad iva. Dovendo prevedere in bilancio l'introito derivante dall'alienazione al titolo IV delle entrate con corrispondente stanziamento al titolo II delle uscite per spese di investimento, chiede se l'iva deve essere incassata al titolo III tra le entrate correnti e versata al tit.I della spesa quale debito verso l'erario, oppure anche l'iva si considera provento da alienazione e deve essere utilizzato per spese in conto capitale? Il 10% di cui al disposto dell'art.7 comma 5 D.L. 78/15 per estinzione anticipata di mutui deve essere calcolato solo sul provento o anche sull'iva?             

 

 

Risposta

Per quanto attiene al computo del 10%, la norma prevede che esso sia computato sui “proventi netti” derivanti dalle alienazioni immobiliari. Secondo l'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/13 gli enti territoriali devono “destinare al bilancio statale parte delle risorse nette ricavabili dalla vendita dell'originario patrimonio immobiliare disponibile, salvo l'obbligo di utilizzo delle entrate per il ripristino dei limiti massimi di indebitamento consentiti dall'ordinamento contabile vigente”.

 

Per quanto attiene invece all’IVA, il § 3.13 del principio contabile 4/2 sancisce: Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA. Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell’eventuale posizione debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell’IVA e consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l’entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell’IVA. In ogni caso risulta possibile destinare l’entrata in conto capitale  corrispondente al debito IVA a copertura della spesa determinata dall’IVA dovuta per spese di investimento (credito IVA).

 

Per tal ragione, quindi, l’accertamento dell’entrata nel capitolo relativo al cessione del bene è effettuata a lordo dell’IVA e, una volta determinato il Debito (eventuale, poiché potrebbe risultare anche un credito essendo IVA commerciale) si utilizza l’entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell’IVA ai fini degli equilibri di bilancio (o meglio, per finanziare il debito che è iscritto al titolo I della spesa per versamento IVA Erario).

 

Dott. Vincenzo Cuzzola 24/08/2018

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