L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 6/E che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiUn complesso immobiliare composto da N.3 A3 +N.1 C6 + N.5 C2 è di proprietà al 25% cad. di 4 fratelli.
Il complesso è stato messo in vendita e l’intermediario “ Agenzia Immobiliare” ha suggerito agli acquirenti di sottoscrivere un contratto preliminare da registrare formalmente presso l’Agenzia delle Entrate (affitto a riscatto) - con il quale si impegnano all’acquisto entro il 2025 ed al pagamento rateizzato nei 7 anni. Il rogito verrebbe stipulato allo scadere dei 7 anni. Nel frattempo l’Agenzia sostiene che IMU e TASI risulterebbero a carico degli acquirenti. Non trattandosi di contratto di leasing è possibile?
L’affitto con riscatto, sostanzia una delle nuove formule contrattuali previste dal decreto Sblocca Italia, simile, anche se “formalmente” differente dal cosiddetto “rent to buy.” L’affitto con riscatto consiste nella stipula di due contratti (contestuali) quello della locazione e quello dell’opzione per l’acquisto; il compratore prende in affitto l’immobile pagando un canone più elevato destinato a coprire una quota dell’acconto prezzo, in caso di opzione per l’acquisto manifestata alla scadenza. Come prima fatto cenno, i l contratto di opzione per l’acquisto nel quale è inserito il prezzo per il riscatto è stipulato contestualmente alla locazione.
L’affitto con riscatto presenta dei vantaggi sia per l’inquilino-compratore e sia per il proprietario.
Il compratore che non vuole ricorrere al momento ad un mutuo bancario o che vuole posticipare di accendere il mutuo in un momento successivo e per un importo più basso può valutare la convenienza a ricorrere a tale tipologia contrattuale, anche perché il prezzo di riscatto è predeterminato. Il locatore può usufruire di un’entrata continua in quanto percepirà un canone più elevato. Il primo conferisce al secondo l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene.
In sostanza, gli elementi lo stesso si caratterizza per l’immediata concessione in godimento dell’immobile verso il pagamento di canoni, per il diritto del conduttore di acquistare il bene e per l’imputazione di una quota dei canoni a corrispettivo del trasferimento.
Tra i vantaggi di tale nuova formula contrattuale, vi è appunto quello di non accollarsi sin da subito la soggettività passiva di IMU e Tasi,.
Invero, si rammenta che le stesse resteranno a carico del proprietario sino al rogito definitivo (come in qualsiasi contratto di locazione) mentre le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.
Se il proprietario è un privato, potrà scegliere sulla quota percepita come affitto tra l’Irpef ordinaria, insieme all’imposta di registro al 2% (da dividere tra proprietario e inquilino) oppure optare per il regime della cedolare secca.
Stante quanto sopra specificato, non si concorda con quanto sostenuto dall’Agenzia immobiliare.
Dott. Gianluca Russo 23/08/2018
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
INPS – 29 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: