Acquisizione terreno per realizzazione strada come da PRG
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
Servizi Comunali Contratti pubbliciApprofondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
Categorie merceologiche assoggettate all’obbligo di acquisizione mediante i soggetti aggregatori
Enrica Daniela Lo Piccolo
L’obbligo di fare ricorso ai soggetti aggregatori comprende nuove tipologie di servizi e di beni per le quali gli enti locali non possono più gestire direttamente le procedure di acquisto oltre specifiche soglie.
Il dpcm 11 luglio 2018 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 agosto e in vigore dalla stessa data) sostituisce il precedente decreto del 24 dicembre 2015, definendo un quadro di prestazioni e forniture molto più ampio assoggettato alla disciplina dell’art. 9, comma 3 della legge n. 89/2014.
La disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche (in particolare gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali) devono acquisire le tipologie di beni e servizi individuati dal decreto mediante i soggetti aggregatori, potendo sia fare riferimento a iniziative aggregative da essi sviluppate (es. le convenzioni quadro di Consip o di alcune centrali di committenza regionali) sia chiedendo agli stessi la gestione di gare specifiche.
Il nuovo decreto attuativo obbliga gli enti locali a ricorrere ai soggetti aggregatori sin dalla sua entrata in vigore per acquisire i servizi di trasporto scolastico di valore superiore ai 40.000 euro: tale soglia è riferita alla base d’asta annuale o, se il servizio ha sviluppo temporale superiore, pluriennale.
La classificazione del nuovo dpcm comporta per gli enti un’accurata revisione dei processi di esternalizzazione del particolare servizio, dovendo considerare anche la possibilità di iniziative aggregative coinvolgenti più amministrazioni, con possibile suddivisione in lotti funzionali territoriali.
Il decreto dell’11 luglio individua nelle nuove categorie merceologiche anche le forniture di beni e i servizi per la manutenzione delle strade di valore superiore alla soglia comunitaria (221.000 euro), stabilendo tuttavia che per tali tipologie l’obbligo decorra dal 15 agosto 2019, fatta eccezione per le iniziative eventualmente già avviate dai soggetti aggregatori.
Il quadro attuativo dell’art. 9 della legge n. 89/2014 fa permanere nell’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori i servizi di guardiania e di vigilanza armata (entrambi per valori superiori ai 40.000 euro), nonché quelli di pulizia, di facility management e di manutenzione per gli immobili (in tutti e tre i casi quando la base d’asta annuale o pluriennale supera i 221.000 euro).
Gli enti locali possono utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali, nonché dagli altri soggetti inseriti nell’elenco tenuto dall’Anac (alcune Città metropolitane e alcune province), scegliendo l’opzione migliore o il percorso di confronto più agevole. Qualora, peraltro, non siano disponibili i contratti di Consip o degli altri soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, le amministrazioni possono svolgere autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.
1 settembre 2018
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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