Accertamento affidato a terzi: legittimazione processuale per il concessionario

Approfondimento di Luciano Catania

Servizi Comunali Cause e liti
di Catania Luciano
18 Settembre 2018

Approfondimento di Luciano Catania                                                                

ACCERTAMENTO AFFIDATO A TERZI: LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PER IL CONCESSIONARIO

Luciano Catania

 

La gestione dell’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte del Concessionario, invece che da parte del Comune, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997, è legittima e, di conseguenza, l’attribuzione di tali poteri determina anche la legittimazione processuale in capo allo stesso Concessionario per le controversie che involgano tali materie.

L’ha sancito la Corte di Cassazione (Ordinanza 23 maggio 2018, n. 12773) confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e quella della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Secondo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, sarebbe esistito un difetto di legittimazione del Concessionario, spettando il potere di accertamento e riscossione dei tributi in via esclusiva all’Ente locale.

Il contribuente, inoltre, aveva censurato l’interpretazione dell’art. 1, comma 171, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ritenendo applicabile la decadenza triennale della potestà impositiva, essendo stato l’avviso di liquidazione impugnato, per l’annualità Ici 2001, soltanto il 31 gennaio 2007.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale può legittimamente affidare (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune, con proprio regolamento, può deliberare di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. In questo caso le relative attività sono aggiudicate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

In particolare, per la riscossione coattiva è valutabile l’affidamento ad una società in house dello stesso Comune oppure ad una delle società private, iscritte all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che possono espletare il servizio.

In questo caso, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017).

Gli ermellini, poi, hanno ribadito che non sussiste, come invocato dal contribuente, la decadenza triennale dell’Ente locale dalla potestà impositiva. L’art. 1 della legge n. 296/2006, ha riordinato la disciplina dei tributi locali, stabilendo, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12, che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento ed i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo.

I nuovi termini di decadenza, in forza del comma 171 del medesimo art. 1, sono applicabili “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”.

Secondo la Corte di Cassazione, il legislatore ha voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurite, dettando così una disciplina destinata a valere anche per il passato (tra le tante, Cass. n. 10958/2011).

31 agosto 2018

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