Assenza al momento della visita fiscale

Quesiti
di Venanzi Fabio
13 Ottobre 2017

DOMANDA:

Un dipendente risulta assente alla visita medica di controllo inviata dall'ente .L'ente a seguito dell'esito negativo della visita medica per assenza del dipendente ai sensi dell'art. 5 comma 14 della Legge 683/1983, gli notifica la decurtazione dello stipendio per gg 10. Il dipendente a seguito di ciò presenta contestazione dicendo che non ha sentito il campanello in quanto erano in corso dei lavori stradali su quella via e ciò è stato accertato anche dal vigile, chiamato per verifica. Si chiede è l'ente obbligato ad accettare le giustifiche del dipendente, annullando la sanzione prevista per legge, dal momento che non è accertabile se in quel preciso istante in cui il medico si è recato al domicilio del dipendente i rumori erano effettivamente in corso?

Risposta

Risposta

Il dipendente risulta assente senza giustificato motivo, a prescindere da quanto esposto nel quesito. Sono fatte salve le previsioni di cui all’articolo 21, comma 13, CCNL 6 luglio 1995.

Come precisato dall’Aran con il parere RAL_566, l’art.5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".

Per la corretta applicazione di tale disciplina, occorre tener conto sia della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 26 gennaio 1988, sia di alcune decisioni giurisprudenziali, sia di alcune circolari diramate dall’Inps.

Il quadro che ne risulta può schematicamente riassumersi nei seguenti termini

o perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni, nel caso di assenza alla prima visita di controllo;

o decadenza dal diritto al trattamento economico in misura pari al 50%, per i giorni successivi ai primi 10 nell'ambito di un medesimo periodo di prognosi, ma solo nel caso di assenza ingiustificata ad una seconda visita di controllo;

o interruzione del trattamento economico di malattia, nel caso di assenza ingiustificata ad una terza visita di controllo, sempre all'interno di un medesimo periodo di prognosi; l'interruzione si determina dalla data in cui è stata riscontrata l'ulteriore assenza. Tale effetto interruttivo viene considerato come una conseguenza dell'inesistenza delle condizioni per la conferma dello stato di malattia che, infatti, viene disconosciuto dalla data del terzo mancato accertamento (Circ. Inps n. 65 del 31 marzo 1989). La successiva sottoposizione, anche ad iniziativa del dipendente, a controllo positivo determina il ripristino dei trattamento economico con decorrenza dalla data in cui è effettuato. L’assenza ad un'ulteriore visita di controllo, nell'ambito del medesimo periodo di prognosi, disposta dopo il ripristino, comporta di nuovo l'interruzione della corresponsione del trattamento economico (Circ. Inps n. 65 dei 31 marzo 1989).

Ai fini dell'applicazione della sanzione è sufficiente la sola assenza ingiustificata del dipendente alla visita di controllo. Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. 4 dicembre 1991, n. 13052; Pret. Torino 22 gennaio 1987; Pret. Crema 5 dicembre 1985) e secondo una tesi interpretativa fatta propria ed applicata in materia dall'Inps (Circ. n. 166/1988), la sottoposizione, con esito positivo, del lavoratore assente ingiustificato alla visita domiciliare al controllo ambulatoriale confermativo (art.5 DM Lavoro e politiche sociali 15 luglio 1986), pur non incidendo sul periodo pregresso, e quindi sulla perdita del trattamento economico per i giorni antecedenti, determina il ripristino del diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico di malattia, con effetto “ex nunc”, dal giorno del controllo ambulatoriale.

La decorrenza della sanzione viene stabilita dal giorno iniziale della malattia (Circ. Inps AGO 8 agosto 1984, n. 134421).

Naturalmente, l'applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali (v. art.3, comma 4, lettera a), del CCNL 11 aprile 2008).

Il datore di lavoro valuterà la natura e la valenza dell'impedimento e le conseguenti determinazioni circa l'accoglimento o meno delle giustificazioni. 

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