Consolidato 2017

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
03 Settembre 2018

Siamo un ente di 5.300 abitanti. In fase di redazione del consolidato 2017, ci siamo posti il problema di cosa indicare nell'anno -1. Lo scorso anno per il 2016 abbiamo redatto il consolidato con l'unica società che era stata compresa nel perimetro di consolidamento. Ora per il 2017 nel perimetro sono state individuate 3 società. Dobbiamo esporre il 2016 (anno-1)? Nel caso, dobbiamo ricalcolare il consolidato del 2016 comprendendo anche le due nuove società o confermare i dati che abbiamo approvato lo scorso anno in Consiglio?

 

 

Risposta

Il principio contabile applicato 4/4, sul tema, non prevede nessuna “Disposizione di prima applicazione”, pertanto non resta che far riferimento al punto 6 del citato principio contabile applicato secondo il quale:

Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

 

Si rileva, tuttavia, che anche i principi contabili OIC non forniscono un’indicazione precisa sul punto, limandosi a prevedere:

 

OIC 17

 

Altre variazioni dell’area di consolidamento

Casi particolari di inclusione nell’area di consolidamento

88. Nel momento in cui le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo vengono meno, la partecipata si consolida integralmente a partire da tale data. [...]

Casi particolari di esclusione dall’area di consolidamento

89. Se per una società controllata si manifestano le condizioni per l’esclusione dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. 127, essa è esclusa a partire dall’esercizio in cui dette condizioni si manifestano. [...]

 

OIC 29

 

14. Non sono cambiamenti di principi contabili [NDR: e pertanto non si applicano le previsione dell’OIC 29 che prevedono l’applicazione retroattiva come regola base e la applicazione prospettica solo qualora la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa]:

a. [...];

b. la prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare fatti o operazioni ... che prima erano contabilizzati diversamente poiché non rilevanti.

 

 

Tutto ciò premesso, si ritiene corretto esporre nell’anno n-1 quanto approvato lo scorso anno relativamente all’anno 2016.

 

Inoltre si evidenzia che la loro diversa rappresentazione in tale anno risulterebbe poco significativa in quanto il loro valore è già astrattamente rappresentato nel patrimonio netto della capogruppo e, peraltro, eccessivamente onerosa in virtù dell’assenza dei dati forniti dai soggetti inclusi nel 2017 per quel periodo oltreché dei possibili diversi metodi di valutazione adottati (in quanto i soggetti ora inclusi non sapevano di dover essere consolidati per il 2016).

In ogni caso, si ritiene opportuno evidenziare in Nota Integrativa l’incidenza di ogni voce analitica derivante dagli stessi sul consolidato 2017 così da fornire al lettore ogni informazione necessaria a decodificare le variazione rispetto all’anno precedente.

 

Dott. Marco Allegretti 24/08/2018         

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