Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiIl padre di una minore, con decreto del tribunale, ha perso la patria potestà, sull'atto di nascita del minore va per caso annotato qualcosa?
Premesso che il concetto di patria potestà è stato eliminato da tempo nel nostro ordinamento e che con l’entrata in vigore, dal 7.2.2014, del decreto legislativo 28.12.2013 n. 154, recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219”, anche i più moderni riferimenti al concetto di “potestà”, “potestà dei genitori” o “potestà genitoriale” debbono intendersi sostituiti dal nuovo concetto di “responsabilità genitoriale”, in virtù delle numerose disposizioni contenute nel d.lgs. n. 154/2013 che hanno modificato in tal senso le disposizioni del codice civile, di procedura civile, penale e di procedura penale, oltre a diverse normative specifiche fra cui la legge n. 184/1983 in materia di adozione e la legge n. 1185/1967 in materia di passaporti, la perdita dell’esercizio della responsabilità genitoriale non costituisce oggetto di annotazione a margine dell’atto di nascita del figlio.
Questa conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 49 d.P.R. n. 396/2000 che così dispone:
«49. Annotazioni.
1. Negli atti di nascita si annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelli di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni] (abrogato);
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.
Dr.ssa Liliana Palmieri 23/08/2018
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: