Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se nel calcolo delle quote di personale da assumere ai ai sensi della L. 68/1999 debbano essere escluse le Posizioni organizzative in un comune privo di qualifiche dirigenziali.
L’art. 4 della l. 68/1999 prevede espressamene che dalla base di calcolo che comprende tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato siano esclusi i dirigenti. L’esclusione dei dirigenti va riferita al personale assunto con tale qualifica che negli enti di cui al quesito non sono presenti.
Negli enti di cui al quesito sono presenti solo dipendenti del comparto cui si applica un CCNL diverso rispetto ai dirigenti e gli incarichi di posizione organizzativa non cambiano l’inquadramento contrattuale e il ruolo di appartenenza.
Infatti le posizioni organizzative dei Comuni sono disciplinate nell’ambito del CCNL di comparto del personale non dirigenziale e non possono in alcun modo essere assimilate alle posizioni dirigenziali; ciò di desume anche dal contenuto di una FAQ disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it.
Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti a personale del comparto inquadrato di norma nella categoria D, mentre il personale dirigente costituisce un ruolo autonomo che non può certamente essere confuso con il personale del comparto.
Si deve ritenere che l’esclusione dalla base di calcolo dei dirigenti sia tassativa e si riferisca al personale inquadrato nei ruoli dirigenziali che nei comuni privi di qualifiche dirigenziali non sono appunto presenti. Il personale incaricato di posizione organizzativa nei predetti comuni rimane comunque inquadrato nel ruolo del personale non dirigente; il fatto che all’incarico di P.O. sia connesso “una elevata responsabilità di prodotto e di risultato” comportante anche lo svolgimento di “direzione di unità organizzative di particolare complessità, con elevato grado di autonomia gestionale organizzativa” (art. 13 CCNL funzioni locali), è una caratteristica che vale sia per gli enti in cui è presente personale con qualifica dirigenziale che per gli enti privi di dirigenza; conseguentemente non è possibile assimilare le posizioni organizzative al personale inquadrato nei ruoli dirigenziali solo per gli enti privi di dirigenza.
La previsione dell’art. 109, comma 2 del TUEL secondo la quale “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione” non può far ritenere acquisita la qualifica di dirigente in un ente in cui tali qualifiche non sono previste; l’inciso “indipendentemente dalla loro qualifica funzionale” conferma tale assunto.
In conclusione si ritiene, quindi, che i dipendenti incaricati di posizione organizzativa debbano essere inclusi nel calcolo della quota di personale da assumere in base alla l. 68/1999; ciò in tutti i comuni, inclusi quelli privi di qualifiche dirigenziali.
Dott. Angelo Maria Savazzi 22/08/2018
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
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