Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiDOMANDA:
Abbiamo ricevuto la richiesta di estumulazione salme presenti in una tomba di famiglia che si ipotizza concessa a tempo perpetuo, da parte di persona erede/familiare, che intende creare nuovi posti salma e collocare i resti estumulati in ossari. 1 - E' possibile concedere l'estumulazione in quanto la tomba ha esaurito i posti? Nel Regolamento comunale cita la possibilità solo se sono salme estranee, ma come possono essere presenti salme estranee in una tomba di famiglia. Non mi viene presentato titolo di concessione della tomba , ma solo dichiarazione di un presunto erede che dichiara essere una tomba di famiglia a titolo perpetuo. 2 - Si potrebbe ipotizzare una nuova concessione a tempo perpetuo per tale area alla persona che dichiara di essere erede?
RISPOSTA:
Il quesito propone una molteplicità di dubbi a cui si cercherà di fornire risposte sintetiche.
La sepoltura avviene per premorienza fra tutti gli aventi diritto, ovvero chi prima muore prima viene sepolto senza chiedere nessuna autorizzazione.
Il loculo dove è sepolta la salma, attualmente, è, in quota parte, potenzialmente di uso da parte di tutti gli aventi titolo attuali, che hanno diritto di sepoltura per sè e propri discendenti. Il diritto di sepoltura, si ribadisce, si attua per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto.
Il diretto discendente può anche movimentare o cremare le salme e decidere anche se subentrare nella concessione; in caso di subentro, possono recedere dai diritti di sepoltura o partecipare per quota parte alla spesa di rinnovo e mantenere i loro diritti.
A parere di chi scrive la cosa più conveniente, in questi casi, è far cremare la salma e attuare il subentro nella concessione, reintroducendo nei loculi le urne cinerarie e rendendo i loculi disponibili per la tumulazione di nuove salme o di urne cinerarie. In un loculo ci può stare solo un feretro alla volta, ma quante urne cinerarie o cassette resti ossei ci stiano fino a capienza.
Si tenga presente che occorre distinguere tra subentrati come discendenti diretti ed eredi che sono aventi titolo. A tal fine, il subentro è una procedura che deve essere fatta al momento in cui gli aventi diritto subentrano al fondatore del sepolcro. Infatti, se i discendenti non si notificano come subentranti al momento giusto non hanno alcun diritto di seppellirsi nei loculi né di spostare (e tanto meno ridurre) le salme contenute nei loculi. Nella richiesta di subentro dovranno, fra l’altro, notificare e dimostrare di essere discendenti jure sanguinis, oppure solo eredi patrimoniali.
Un discendente può disporre dell’uso del sepolcro e può movimentare le salme di cui è discendente diretto (non le altre, se ce ne fossero). Un erede che non sia discendente fino al grado stabilito del regolamento di polizia mortuaria o, in mancanza, dal Codice civile (fino al sesto grado), non può in nessun caso movimentare le salme contenute nel sepolcro; può, al massimo, introdurre a capienza nel sepolcro quello che ci sta, ad esempio delle urne cinerarie assieme al feretro esistente. Il subentro è anche un momento in cui si verifica se il sepolcro risulta rispondente alla normativa; succede spesso che, per esempio, le vecchie cripte non abbiano il vano di accesso, oppure che i loculi non siano impermeabilizzati e, in questo caso, se non vengono regolarizzati, non si possono utilizzare per ulteriori sepolture.
Si tenga presente che se si tratta di concessioni fatte 'esclusivamente' per una determinata salma, l'estumulazione estingue (per esaurimento della finalità per cui era stata chiesta, ed ottenuta, la concessione) la concessione (però, a quanto si legge dal quesito, non lo saprete mai visto che non avete la possibilità di consultare la concessione). Negli altri casi, ferma restando l'inestumulabilità se non alla scadenza della concessione (e, se perpetua, quando scadrebbe?), dovrebbe permanere la sussistenza della concessione. In ogni caso, spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria regolare questi aspetti, senza per altro incidere sulla perpetuità.
Fermo restando che ogni tumulazione dovrebbe essere autorizzata, quanto meno per accertare se vi sia il diritto di accoglimento in quel dato sepolcro privato (dal momento che se non sussistesse si sarebbe in presenza di un abuso tale da determinare una situazione di decadenza, per inadempimento/violazione del fine della concessione); quando sussistano le condizioni per la tumulazione di terzi, è necessaria la richiesta del concessionario. Ciò riporta alla questione di dover verificare quali siano le disposizioni del Regolamento comunale che regolano la posizione delle diverse persone, una volta che il concessionario (fondatore del sepolcro) sia deceduto, cioè quello che si può chiamare subentro (o altro), verificando se vi sia subentro nella qualità di concessionario.
Si aggiunge, inoltre, che, alla luce della normativa in vigore, non appare corretto, dal punto di vista formale, parlare di rinnovo della “concessione perpetua”, stante l’espresso divieto di cui al d.P.R. 803 del 1975. Normalmente, una concessione viene rinnovata alla scadenza: la concessione perpetua, per definizione, non ha scadenza e quindi non è suscettibile di rinnovo. La fattispecie attiene, quindi, al subentro nella titolarità della figura del concessionario, ovvero di colui che è chiamato ad esercitare i diritti e ad adempiere agli obblighi connessi alla gestione della concessione. L’individuazione del nuovo concessionario (subentrante) va effettuata secondo le previsioni regolamentari e non può in ogni caso incidere sullo jus sepulcri di quella determinata tomba, in quanto il diritto di sepoltura si forma in capo all’intestatario-fondatore della tomba in virtù del rilascio della concessione perpetua corredata da determinate specifiche condizioni. Il concessionario-subentrante acquisisce direttamente dal fondatore la titolarità dello jus sepulcri e, in tali limiti, può decidere quali operazioni vanno effettuate su quella tomba consentendo o meno la sepoltura degli aventi titolo.
DOMANDA A CHIARIMENTO:
In riferimento al suggerimento relativo alla cremazione della salma per poi attuare il subentro nella concessione, chiedo quale potrebbe essere l’iter più corretto per fare subentrare il richiedente alla concessione di cui non si hanno dati oggettivi sul concessionario e tipologia concessione e durata.
Nel nostro Regolamento Comunale c’è questo articolo in cui viene trattato il caso di abbandono :
1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all’importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
RISPOSTA:
La questione potrà essere affrontata sotto i due differenti e alternativi punti di vista ovvero:
Dott. Pietro Cucumile 22/08/2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: