Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiSi richiede ai fini del calcolo dei resti assunzionali per il 2019, pari al 100% della spesa dei cassati del 2018, se fra le cessazioni valide ai fini del calcolo debbano essere ricomprese le cessazioni di un dipendente per effetto di progressione verticale avvenuta nel 2018. Si rappresenta che l’assunzione del dipendente alla categoria superiore è stata conteggiata per intero nel budget assunzionale del 2018.
Salvo modifiche normative di fine anno, dal 2019 sarà possibile utilizzare il 100 percento del costo “rilasciato” dal personale cessato nel corso del 2018. Tale è la regola per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
Se la progressione verticale/di carriera ha assorbito budget assunzionale in misura piena (come se il dipendente assunto fosse un vincitore esterno), appare corretto che nel 2019 l’ente possa considerare il costo dello stesso (ante progressione verticale/di carriera) come cessazione 2018.
Esempio numerico:
Costo ante progressione verticale/di carriera 10.000
Costo post progressione verticale/di carriera 12.000
Se dal budget 2018 l’ente ha sottratto 12.000 euro al fine di dare copertura alla progressione verticale/di carriera, nel 2019 potrà utilizzare 10.000 al 100 percento, come cessazione 2018.
Dott.Fabio Venanzi 22/08/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 3 del 28 aprile 2025
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