Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se sia necessaria la validazione da parte del nucleo di valutazione per erogare le indennità stabilite in seno alla contrattazione sindacale per gli anni 2016 e 2017. Si fa presente che sono stai acquisiti i pareri del revisore dei conti, si è provveduto alle valutazioni dei dipendenti da parte dei responsabili, i quali dovrebbero solo procedere alla liquidazione degli importi con determina, ma manca appunto la validazione da parte del nucleo di valutazione il quale è scaduto dopo l'elezione del sindaco avvenuta a giugno, e ancora non è stato nominato.
Si chiede inoltre chi debba procedere alla sua nomina e qual il corretto iter di procedimento.
Rispetto alle annualità in questione, la produttività è liquidata sulla base della valutazione dei dirigenti/responsabili dei servizi che redigono, sottoscrivono e notificano ai dipendenti del proprio Settore/servizio apposite schede di valutazione approvate dai contratti decentrati.
Il NIV, invece, valuta le prestazioni di risultato dei responsabili di Servizio/PO, la cui valutazione, di riflesso, in base alla disciplina contrattuale vigente presso ogi singolo ente, dovrebbe incidere in parte anche sulla misura della produttività individuale dei singoli dipendenti che hanno concorso al risultato raggiunto dal proprio responsabile di Servizio/PO.
L’art. 6 del CCNL 31.3.1999 disponeva che “in ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art. 16, comma 2.”
I contratti precedenti al CCNL funzioni locali 2016-2018 recentemente sottoscritto, infatti, facevano riferimento sia a ipotesi di valutazioni individuali che a ipotesi di valutazioni organizzative. Ma è solo il nuovo contratto collettivo del 2018 che introduce per la prima volta il termine/concetto di “performance”.
In precedenza, a livello individuale, l’art. 37 del CCNL 22.1.2004, prevedeva che i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi dovevano essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.
Quanto alla nomina del NIV, questa dipende dalla disciplina regolamentare che l’Ente si è dato, fermi restando, in ogni caso, i principi di pubblicità, di trasparenza, di parità di genere in materia. In genere, la potestà regolamentare è esercitata dalla giunta comunale considerata la strumentalità del NIV rispetto all’ordinamento degli uffici e dei servizi e, particolarmente, alle valutazioni ad essi connesse.
Salvo diversa previsione regolamentare, la nomina dovrebbe essere disposta con decreto sindacale, in analogia a quanto l’ANAC (prima la Civit) ritengono per l’OIV (v. FAQ Anac in materia di OIV n. 1.6 : Nei comuni l’organo competente a nominare l’OIV è il sindaco), anche se una certa giurisprudenza (specialmente, il TAR Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 2347 del 23 aprile 2015) ritiene la competenza in materia del Consiglio comunale.
Dr. Eugenio De Carlo 20/08/2018
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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