DOMANDA:
L’Ente ha un contratto di fitto d'azienda (servizio rilevante ai fini IVA) per la Casa di Riposo che è di proprietà del Comune ma viene data in gestione a terzi per un periodo pluriennale dopo l'espletamento di regolare gara e sulla scorta di un contratto regolarmente stipulato.
Nel contratto vengono specificate le date annuali di pagamento per acconto e saldo (giugno e novembre) ma nulla viene detto relativamente alle date di fatturazione.
Ho sollecitato il pagamento dell'accordo ampiamente scaduto e la nuova società aggiudicataria chiede di ottenere la fattura anticipatamente.
Qual è la tempistica corretta per la fatturazione? Se è corretta l'emissione dopo il pagamento, potete indicarmi gli estremi da comunicare per correttezza alla Società affidataria?
Risposta
Usualmente, la fattura deve essere emessa “al momento di effettuazione dell’operazione”. Tale momento viene determinato secondo le regole previste dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972 e per le prestazioni di servizio, la regola generale prevede che l’operazione si consideri effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo.
Conseguentemente, la ditta che gestisce il servizio deve provvedere al pagamento entro i termini e con le modalità previste dal contratto di affitto sottoscritto. L’Ente, al ricevimento del pagamento, provvederà ad emettere fattura.
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicato stampa 24 dicembre 2024, n. 143
Dipartimento delle Finanze – 19 novembre 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: