Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiLa normativa vigente che disciplina la materia della dispersione delle ceneri è la Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 4 “modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) ed il Regolamento Regionale 11 marzo 2018 n. 1 “Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”. Ai sensi della normativa regionale, la dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno del cimitero o in natura o in aree private. In caso di interramento, l’urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel Regolamento di Polizia Mortuaria. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso del proprietario e non può comunque dar luogo ad attività aventi fine di lucro. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e nel rispetto di determinati limiti, quali la distanza di non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E’, inoltre,vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano, come individuate dalla normativa vigente. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi o nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l’idoneità alla balneazione, quando gli stessi vengono effettuati. La dispersione delle ceneri in montagna od in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di piste adibite all’esercizio degli sport invernali. Il dubbio mi è sorto perché mi hanno chiesto se è possibile effettuare la dispersione delle ceneri di un defunto in un giardino privato che è vicino all'abitazione. E' possibile? Da un lato non penso, perchè altrimenti ognuno si creerebbe un "cimitero privato" accanto alla propria casa, dall'altro non so se è necessario fare una distinzione e verificare se la casa, magari unifamiliare, con annesso giardino o bosco si trova isolata dal centro abitato o comunque al di fuori di un nucleo abitativo ed alla distanza di almeno 50 metri dalla strada carrabile ed in tal caso, consentirla. Il problema non sussiste, invece, nel caso di dispersione in un'area privata (terreno, bosco o giardino) non annesso ad un'abitazione e che si trova alla debita distanza dalla strada prevista dalla normativa.
Come premessa necessaria, si ricorda che così recita la Legge Statale n. 130/2001 di riferimento, all’art. 3:
“[…omissis] la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.”
La Legge Statale n° 130/2001 fissa i criteri generali per la cremazione e la destinazione delle ceneri. Ogni regione, con propria legge e regolamento, ha dato attuazione ai suddetti criteri generali che possono presentare modalità operative e di esecuzione diverse da regione a regione. Inoltre, assumono un ruolo determinante sul punto anche i regolamenti comunali che potrebbero aver descritto alcuni adempimenti ulteriori sul tema.
Poi, sebbene datato, si ricorda il parere del Consiglio di Stato del 29-10-2003, n° 2957 recepito nella decisione del Capo dello Stato su un ricorso gerarchico in data 24 febbraio 2004; lo stesso è da ritenersi, però, superato atteso che le singole regioni sono intervenute in materia di polizia mortuaria.
I principi, quindi, a cui è possibile far riferimento sono quelli desunti dalla Legge statale n° 130/2001, dalla normativa regionale e dal regolamento comunale in materia.
Detto in altri termini, è consentito disperdere ceneri in aree private, fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri da abitazioni o manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili; è da escludere la dispersione delle stesse in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
Nel caso di mancato/impossibilità di rispetto dei 50 metri prescritti, una soluzione suggeribile è quella di consentire un affidamento delle ceneri per conservarle a casa e non una loro dispersione, con quanto ne consegua, ovviamente, laddove l'affidatario non conservasse l'urna nei modi debiti.
Dott. Pietro Cucumile 20/08/2018
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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