Gestione posti auto/parcheggi da parte dell'Ente a fronte di pagamento canone annuo da privati
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiCon i proventi dei parcheggi a pagamento è possibile finanziare spese per personale addetto alla viabilità e spese in conto capitale relative a lavori su strade?
La risposta al quesito proposto non può che ancorarsi alla lettera del dato normativo, ovvero alI’art. 7, c. 7 del D.Lgs. n° 285/1992 (c.d. Codice della Strada), così come modificato dall’art. 1, comma 451 della L. n° 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014):
“I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”.
Si è aperta, poi, una questione in relazione alla circostanza se i "proventi" di cui parla la norma debbano essere intesi come quelli derivanti dalla riscossione delle sanzioni elevate per le violazioni alla disciplina dei parcheggi a pagamento (siano esse state accertate dagli addetti della società concessionaria del servizio, sia direttamente dagli agenti della Polizia locale) o, viceversa, se i "proventi" siano soltanto gli importi pagati, ad esempio, dalla società concessionaria dei parcheggi come aggio al Comune (ente proprietario).
Molti ritengono di aderire al secondo orientamento, aggiungendo che può trattarsi degli oneri di concessione, dell'aggio, ovvero, se gestititi direttamente dal comune, delle somme incassate come tariffa per la sosta. Questo, sia perchè la norma fa riferimento ai proventi dei parcheggi a pagamento, e non alle sanzioni derivanti dal controllo dei parcheggi a pagamento, sia perchè altrimenti saremmo di fronte a una terza modalità di destinazione dei proventi da sanzioni che si andrebbe ad affiancare a quella generale dell'articolo 208 e a quella particolare dell'articolo 142, comma 12-bis e seguenti. Pertanto, è orientamento di molti sostenere che si debba fare riferimento agli introiti derivanti dalla gestione diretta o indiretta delle aree di sosta a pagamento; le sanzioni andranno, invece, rendicontate e destinate secondo quanto previsto dall'articolo 208.
Ciò detto, sì è del parere che non sia possibile finanziare, con tali entrate, le spese per il personale addetto alla viabilità mentre appare conforme alla norma destinare tali proventi alle spese in conto capitale relative a lavori su strade, qualora risulti da relazioni tecniche, delibere e/o progetti che gli stessi producano effetti migliorativi o benefici per il sistema della mobilità, magari aggiornando, in tal senso, anche il P.U.T. o il P.U.M.S. o il piano urbanistico di riferimento.
Si conclude aggiungendo che non esistono sentenze di rilievo della Corte dei Conti sull’argomento e che è sempre possibile richiedere un parere preventivo alla sezione regionale di controllo della competente Corte dei Conti.
Dott. Pietro Cucumile 16/08/2018
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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