Decesso residente in alloggio comunale di emergenza, oneri spese funebri

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
28 Agosto 2018

Un cittadino, assegnatario di alloggio comunale di assistenza, e' deceduto. La moglie, assegnataria congiuntamente al marito del predetto alloggio comunale, non ha mezzi economici sufficienti per far fronte alle spese del funerale. i coniugi non hanno figli e i parenti interpellati dalla vedova hanno negato da parte loro un aiuto economico alla stessa. Conseguentemente si chiede: 1) se il comune possa legittimamente sostenere in parte e/o in toto la relativa spesa funebre e con quale possibile motivazione; 2) quale sia la codifica del piano dei conti finanziario da attribuire al capitolo di bilancio da istituire in parte corrente per impegnare la relativa spesa, qualora il predetto onere fosse sostenibile da parte dell'ente; 3) se sia necessario un atto della giunta o possa bastare una determinazione del responsabile dell'ufficio di assistenza sociale comunale?

 

 

Risposta

La materia è regolata dal DPR n. 285/1990 che rimette alla disciplina regolamentare di ogni Ente la relativa attuazione. In genere, sono posti a carico del Comune i seguenti trasporti funebri:

a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; 

b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.; 

c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell’Autorità giudiziaria; 

d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell’Autorità giudiziaria o del servizio sanitario; 

e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, su segnalazione dell’ufficio servizi sociali del comune e comunque su provvedimento motivato del sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura di feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso. 

La fattispecie descritta nel quesito rientrerebbe nell’ipotesi sub lett. e), con spesa da porre a carico del bilancio comunale. 

Anche la Corte dei conti (v. ad es., del. n. 6/2016 Sez. controllo Trentino A.A.), ha osservato che  in base a quanto prescritto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 130/2001Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione…”. I servizi funerari rivestono, quindi, carattere di gratuità esclusivamente nei casi tipizzati dalla normativa (decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari). Pertanto, secondo i magistrati contabili, qualora venga accertata la ricorrenza di tali presupposti, gli oneri di cui trattasi graveranno necessariamente sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura, qualora il deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi in tale ipotesi del “Comune di ultima residenza”, ovvero del “Comune di residenza in vita”.

Il provvedimento, quindi, dovrà essere adeguatamente motivato e di competenza dell’Ufficio a cui sono assegnate le risorse nell’esercizio delle prerogative ex art. 107 TUEL, salvo diversa disposizione regolamentare in materia che l’Ente si sia eventualmente dato.

Circa l’imputazione al piano dei conti, si segnala il codice U:1.3.2.99.999 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Dr. Eugenio De Carlo 16/08/2018

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