Scadenza nomina organo di revisione proroga organi amministrativi

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
28 Agosto 2018

L'organo di revisione di questo comune e' scaduto in data 11 agosto 2018. il consiglio comunale per la nomina del nuovo organo di revisione si terrà ai primi giorni di settembre. si precisa che non e' stato adottato alcun provvedimento amministrativo (deliberazione di giunta e/o di consiglio, determinazione de responsabile, decreto del sindaco) in data antecedente il giorno 11 agosto 2018 di proroga del predetto organo di revisione per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nomina del nuovo organo di revisione. si precisa che questo ente e' sotto i 5000 abitanti per cui il revisore e' unico non esiste collegio.

Ciò premesso si chiede se: 1) qualora la giunta debba approvare una deliberazione di variazione urgente di bilancio in questi giorni fino ai primi di settembre (quando si riunirà'' il consiglio comunale per la nomina del nuovo organo di revisione) può essere richiesto al revisore "scaduto" il giorno 11 agosto u.s. il relativo parere di competenza? 2) e' stata commessa un' omissione per il fatto che non e' stato approvato formalmente alcun atto di proroga? 3) il revisore "scaduto" può continuare ad esercitare tutte le sue funzioni comunque, senza alcun atto, in regime di "prorogatio" per 45 giorni a decorrere dal 12 agosto 2018?

Risposta

La legge n. 444 del 15 luglio 1994 ha disciplinato la prorogatio degli organi amministrativi, la sua configurabilità era stata a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Essa consente la prorogatio degli organi dello Stato, degli enti pubblici o a partecipazione pubblica, per i 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità.

Si tratta d’istituto che come, ammesso sia dal MEF- RGS (v. Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici ,aprile 2017) che dal Ministero dell’Interno, in sede di applicazione della legge di riforma del sistema di nomina (DL n. 138/2011), opera automaticamente, senza necessità di alcun atto che, anche ove intervenga, avrebbe solo carattere ricognitivo degli effetti ex lege prodotti dalla citata normativa, qualora alla scadenza dell’organo non fosse già nominato un altro.

Infatti, come osservato dal MEF- RGS, qualora si verifichi un ritardo nella nomina dei componenti del nuovo collegio di revisione, il legislatore ha previsto l’istituto della prorogatio che, tuttavia, negli enti ed organismi pubblici opera diversamente rispetto a quanto previsto dal Codice Civile per il collegio sindacale delle società di capitali. Infatti, l’articolo 2400 del Codice Civile, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell’organo di controllo, stabilisce che i sindaci che cessano dall’ufficio per scadenza del termine rimangono in carica fino a quando il nuovo collegio sindacale non è stato ricostituito. Diversamente, invece, negli enti e organismi pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, il collegio dei revisori dei conti, nel caso in cui, alla scadenza del mandato, non sia stato ricostituito il nuovo organo di controllo, continua a svolgere le proprie funzioni per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. Decorso il termine senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, l’organo di controllo decade, con la conseguenza che gli atti adottati oltre detto limite sono da considerarsi nulli.

Al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di controllo, onde evitare che l’operatività del collegio possa venire pregiudicata dal decorso del termine di scadenza dell’incarico, l’articolo 19 comma 2, del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, ha previsto la nomina di un collegio straordinario, nel caso in cui l’organo di controllo “ordinario” non venga tempestivamente ricostituito.

Tale disposizione prevede che, qualora siano decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato e non sia stato ancora nominato il nuovo collegio, l’amministrazione vigilante, con proprio atto, provvede alla nomina di un collegio straordinario composto da tre componenti che devono essere in possesso dei requisiti descritti dalla normativa vigente. Se, trascorsi trenta giorni, l’amministrazione vigilante non provvede alla predetta nomina, ad essa si sostituisce il Ministero dell’economia e delle finanze il quale, senza indugio, dispone la nomina di un collegio straordinario composto da tre propri funzionari. A differenza di quanto previsto per il “collegio ordinario”, è opportuno precisare che, per quello straordinario, non è stabilita una durata predefinita a differenza di quanto previsto per il “collegio ordinario”, è opportuno precisare che, per quello straordinario, non è stabilita una durata predefinita, essendo previsto che lo stesso cessi automaticamente dalle proprie funzioni solo con la nomina del nuovo “collegio ordinario”. 

Anche il Ministero dell’Interno, con riguardo alle procedure da seguire nelle more della piena operatività del sistema di scelta dei revisori, introdotto dall’art. 16, comma 25, DL 138/2011, ha osservato che all’organo di revisione contabile si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli art. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. In applicazione di tale norma, allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni. La predetta disposizione continua ad operare anche a seguito della introduzione del richiamato art. 16, comma 25.

Dr. Eugenio De Carlo    16/08/2018

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