Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiPer la richiesta di residenza di cittadino comunitario titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore), l'assicurazione sanitaria deve essere stipulata in Italia o può ritenersi valida un'assicurazione stipulata nello stato di provenienza con copertura dei rischi sanitari anche all'estero?
La polizza di copertura dei rischi sanitari non deve necessariamente essere stipulata in Italia, ma può essere stipulata anche nello Stato d’origine dell’interessato; ciò che conta, invece, è che copra i rischi sanitari anche in Italia. Si riporta, di seguito, uno stralcio della circolare del Ministero della salute del 3.8.2007, riferito appunto ai “Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata”:
“Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene
che deve avere i seguenti requisiti:
direttiva 200413 8);
referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail)
Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione
anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza
assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della
composizione del nucleo familiare.
Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN”.
Per quanto concerne la copertura integrale dei rischi, è stato chiarito che questa condizione non è pretendibile, essendo indeterminata ed indeterminabile la quantità e qualità dei rischi sanitari.
Dr.ssa Liliana Palmieri 13/08/2018
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 aprile 2025
FISCO OGGI – 19 marzo 2025
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