MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiQuesto Ente ha in programma il finanziamento di un’opera attraverso la sottoscrizione di un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS). Non so se mi è chiara la gestione economico-finanziaria dell’operazione. Posto che l’opera costerà circa 485.000,00, il contratto di mutuo verrà sottoscritto presumibilmente entro il mese di settembre 2018, con ammortamento dal 01/01/2019. L’ICS mi ha confermato che l’intera somma sarà versata al comune il 31/12/2018, ma che comunque, avrò titolo di accertare l’entrata nel momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (come infatti previsto al punto 3.18 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011). Tuttavia non mi sono chiari i passi successivi, descritti proprio al punto 3.18 e all’esempio 8 del medesimo principio contabile. Io accerto € 485.000,00 al titolo VI cat. 3 delle entrate “accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” e contestualmente impegno la medesima somma al titolo II della spesa, in base all’esigibilità. Probabilmente stanzierò l’intera somma nel FPV in uscita nel 2018, la inserirò nel FPV in entrata in ck nel 2019 e 2020 in quota parte e la impegnerò nel competente capitolo al titolo II della spesa nel 2019 e 2020. Fino a qui tutto normale. Dall’esempio 8 mi sembra di capire che debba anche accertare la stessa somma al titolo 5.04.07.01 delle entrate e impegnarla al titolo 3.04.07.01 della spesa. Nel momento in cui (31/12) l’ICS mi versa la somma io devo incassarla con reversale al titolo 6 dell’entrata e contestualmente pagarla al titolo 3 della spesa. Poi mano a mano che dovrò pagare la ditta nel 2019 dovrò incassare il dovuto al titolo 5 dell’entrata e pagarlo al titolo 2 della spesa. E’ corretta questa procedura? Quindi l’accertamento al titolo 5 delle entrate potrò portarlo a residuo, nel momento in cui non dovessi pagare nulla nel 2018? Domanda 2: Nel caso in cui riesca a pagare un primo sal già nel 2018 (significa che avrò anche impegnato una parte nel 2018 e portato a FPV solo la rimanente quota) posso incassare al titolo 5 delle entrate, se l’ICS non ha ancora fatto il versamento? L’accertamento al titolo 6 lo posso fare dopo la stipula del contratto, ma al titolo 5? Debbo aspettare che l’ICS mi abbia versato l’intera somma, e io l’abbia girata al titolo 3 della spesa? Domanda 3: Infine l’ultimo dubbio è come incide il mutuo sul patto di solidarietà. Se non erro a far data dal 01/01/2020 potrò portare tra le somme in entrata del FPV (che quindi incidono positivamente sul saldo di finanza pubblica) solo quelle finanziate da mutuo, e non più quelle finanziate da avanzo. Il 2019 dovrebbe essere l’ultimo anno in cui le spese in ck finanziate da avanzo saranno neutre rispetto al patto di solidarietà potendo iscrivere la correlativa entrata tra il Fpv di entrata. In più, ovviamente potrò destinare avanzo per la somma del FCDE + rimborso prestiti di competenza, pertanto l’opera finanziata con mutuo dovrebbe avere un doppio vantaggio continuando ad essere neutra rispetto al patto in quanto posso continuare ad inserire il FPV di entrata tra le entrate valide ai fini del patto, e mi aumenta la possibilità di destinare avanzo grazie all’aumento del titolo 4 della spesa “rimborso mutui e altri finanziamenti”.
E’ corretta questa interpretazione?
Relativamente alla ipotesi di mutuo indicata nel quesito, nel mentre si conferma che l’accertamento della relativa entrata andrà registrato, a seguito della stipula del relativo contratto, al titolo 6 (Accensione di prestiti) tipologia 300 con imputazione all’esercizio 2018 (come previsto al paragrafo 3.18 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), non può procedersi alla diretta registrazione di pari impegno nel titolo 2 della spesa, come si faceva nel previgente ordinamento a norma dell’art. 183, comma 5, del TUEL (nel testo precedente alla modifica disposta dal D. Lgs. n. 126/2014), in quanto la spesa, da registrarsi al titolo II (Spese in conto capitale), dovrà seguire le regole che disciplinano la esigibilità degli impegni di parte capitale.
Per quanto concerne le operazioni di contabilizzazione del mutuo stesso, si tenga conto che le disposizioni che regolano i mutui concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo prevedono che il mutuo venga erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere, il quale dovrà costituire la somma stessa in deposito vincolato intestato al Comune, ai sensi dell’art. 209 del TUEL.
Alla luce di tali premesse, e tenendo conto di quanto esposto nell’esempio n. 8 del citato principio contabile applicato 4/2, al momento della erogazione del mutuo dovranno essere effettuate le seguenti registrazioni contabili:
1) emissione della reversale per la riscossione del mutuo, a valere sull’accertamento precedentemente registrato al titolo 6 dell’entrata;
2) impegno, relativa liquidazione ed emissione del mandato a favore del Tesoriere con imputazione al titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) per l’intero importo del mutuo, riguardante la costituzione del deposito bancario vincolato (codice voce U.3.04.07.01.000: Versamenti a depositi bancari); qualora la costituzione del deposito vincolato venga effettuata direttamente dal Tesoriere, con conseguente creazione di un provvisorio di uscita, il mandato verrà emesso a regolarizzazione del provvisorio medesimo;
3) accertamento, per l’intero importo del mutuo, al titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) quali somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito bancario vincolato (codice voce E. 5.04.07.01.000: Prelievi da depositi bancari);
4) impegni, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all’ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto, sia per la quota interessi che per la quota capitale annualmente gravanti sul bilancio dell’Ente.
In occasione dell’effettivo utilizzo del mutuo (stati di avanzamento dei lavori, parcelle professionali, lavori in economia, ecc.) per ciascuna quota di spesa da sostenere - ovviamente contabilizzata al titolo 2 della parte uscita in quanto spesa di investimento - dovrà essere preventivamente emessa, a valere sull’accertamento di cui al precedente punto n. 3, una reversale a carico del Tesoriere per il prelevamento dal conto vincolato; ovviamente alla fine di ciascun esercizio l’accertamento in questione, per l’importo non riscosso, dovrà essere conservato a residui attivi.
Per quanto concerne l’utilizzo del FPV, si ricorda che lo stesso può essere costituito solamente in presenza di un impegno regolarmente assunto ma non esigibile nell’esercizio ovvero, per i soli lavori pubblici (come è appunto il caso prospettato nel quesito) ove sussista una delle due condizioni espressamente previste dal paragrafo 5.4 del ricordato principio contabile (impegno di una voce di spesa del quadro economico dell’opera, con esclusione delle spese di progettazione, ovvero avvenuto avvio della procedura di affidamento).
Relativamente agli effetti del mutuo nei riguardi dei vincoli di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio) si evidenzia che, sulla base delle norme attualmente vigenti, si ha una incidenza negativa in quanto lo stesso - sia nell’anno di assunzione del mutuo che negli anni successivi per la quota di esso confluita nel FPV - non rileva tra le entrate da computare per verificare il rispetto dei suddetti vincoli, mentre rileva la spesa corrispondente.
Dott. Ennio Braccioni 10 agosto 2018
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Istat – 3 giugno 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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