Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 7 agosto 2018, n. 20618
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
L' art. 39 del CCNL 9.1.1997, consente che «a consuntivo» le risorse possano risultare ancora disponibili ed esclude in detta ipotesi l'invocata automatica maggiorazione degli importi destinati a remunerare la posizione dirigenziale degli altri dirigenti in servizio, stabilendo, il CCNL 1997, che le stesse «sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato e quindi rassegnate alla quota del fondo di posizione dell'esercizio finanziario successivo», mentre il CCNL 2006 ne rimette la destinazione alla contrattazione integrativa. Non rileva, poi, che i dirigenti in servizio abbiano assicurato anche le funzioni proprie delle posizioni dirigenziali prive di titolari perché per il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, il trattamento economico fissato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio ricoperto o «comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio». È significativo al riguardo osservare che la contrattazione collettiva del 2006 abbia espressamente escluso ( art. 61) che in caso di vacanza in organico o di sostituzione il dirigente possa pretendere una maggiorazione della retribuzione di posizione, prevedendo solo un aumento percentuale della retribuzione di risultato, se ed in quanto spettante, e rinviandone la compiuta disciplina alla contrattazione integrativa;
Decreto legislativo 30 aprile 2025, n. 93
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 12 giugno 2025 – Id: 34539
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