Aperto il bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale anno 2025 dedicati alla tutela dei diritti dei minori
Dipartimento per le politiche della famiglia – 2 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se in un comune da tempo privo di un segretario comunale fisso, che utilizza cioè sempre segretari comunali a scavalco, possa percepire i diritti di rogito per alcuni contratti che sono stati da lui rogati nei giorni di reggenza semplicemente presentando una sua dichiarazione in cui afferma che l'importo da corrispondere non supera il quinto dello stipendio in godimento o se invece occorre rapportarli anche al periodo di tempo in cui lo stesso sia stato presente presso l'Ente.
L’art. 41 della legge 312 del 1980 disponeva che una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
Detta previsione è stata abrogata e sostituita dal comma 2 bis dell’art. 10 del DL 90/2014 conv. L. 114/2014, in base al quale negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
Secondo le indicazioni del MEF in sede ispettiva (v. verifica ispettiva 11 aprile - 12 maggio 2011 - Roma, 17 giugno 2011) per il calcolo del limite in questione, si deve far riferimento alle voci della retribuzione in godimento di seguito indicate: trattamento stipendiale, ns, anzianità, posizione, maturato economico, maggiorazioni per sedi convenzionate. Circa, poi, la retribuzione da considerare per il calcolo del suddetto limite massimo nel casdi corresponsione di diritti di rogito per periodi di servizio infra-annuali ovvero per il servizio prestato in più sedi dal Segretario comunale, il limite dello stipendio in godimento deve essere rapportato al periodo di effettivo servizio prestato e non, quindi, alla retribuzione teorica. Ciò, "per non privare, nel primo caso (periodi di servizio infra-annuali), l'amministrazione comunale di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti a più Segretari comunali che si succedono nell'attività specifica, e - nell'altro caso (per Segretari che svolgono la propria funzione in più sedi) - di non creare un'evidente disparità di trattamento tra Segretari comunali che svolgono la propria attività per un intero anno presso lo stesso Ente e coloro, invece, che la esercitano in più Comuni con il conseguente accumulo di diritti di segreteria, rapportati al previsto limite di legge, ma riferiti ai più stipendi teoricamente spettanti presso ciascun Comune (cfr. parere n.2212006 Corte dei Conti Lombardia, Sez. Reg.le Controllo e Del. n. 1512008 Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie).
In altre parole, ad avviso del MEF, il Legislatore ha inteso determinare un limite massimo rapportato al trattamento stipendiale del Segretario, senza autorizzare alcuna divisione rigida tra attività svolta presso la sede propria e quella relativa ad ulteriori incarichi. Ciò stante, pertanto, ogni qual volta provvede alla liquidazione di simili proventi, l'Ente presso il quale il funzionario assolve un incarico "a scavalco" (ovvero nel caso di Segreteria convenzionata con altro Comune) deve preventivamente verificare in quale misura questi abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di titolarità e, in ragione dell'esito di tale accertamento, determinare il limite entro il quale il Segretario abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti le funzioni ivi espletate.
Dott. Eugenio De Carlo 09/08/2018
Dipartimento per le politiche della famiglia – 2 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità - Decreto 28 novembre 2024
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità - Decreto 28 novembre 2024
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