Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiVorrei sapere se i certificati di residenza chiesti dal perito nominato dal Tribunale per pignoramento di beni, siano esenti da bollo e/o diritti di segreteria. La nomina cita il d.legge 27-6-2015 n.83 che ha modificato art. 569 1^ comma e 173 bis cpc.
Per rispondere al quesito si può far riferimento ad una risoluzione dell’Agenzia delle entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Fiscalità generale, che ha risposto all’Interpello 909-438/2011 presentato dal comune di Russi.
Si riproduce per massima chiarezza il testo dell’interpello e la risposta dell’Agenzia delle entrate:
« Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972 , è stato esposto il seguente QUESITO
Con PEC del 28/09/2011 il Comune di Russi (di seguito, Comune), tramite il sindaco, signor.........., ha prodotto il seguente, testuale interpello:
"all'Ufficio Anagrafe del Comune di Russi (RA), sono stati richiesti certificati anagrafici di residenza da parte di:
- CTU nominati dal Tribunale (Sezione Civile)
- CTU nominati dalle parti di un giudizio
- direttamente dal Tribunale (Sezione Civile)
- curatori fallimentari".
Il Comune chiede se tali certificati siano esenti da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, Tabella, D.P.R. 642/1972.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Prospetta la seguente, testuale soluzione:
"il Comune di Russi ritiene che i certificati richiesti non rientrino nelle poste di esenzione dell'art. 4 della tabella B del DPR 642/72 e che debbano essere rilasciati in bollo".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione concorda solo parzialmente con la soluzione prospettata dal Comune.
In particolare, l'articolo 4, Tabella, allegato B, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 (Testo Unico Imposta di Bollo, di seguito Testo Unico), salve tassative eccezioni, esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo i "documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici".
Il successivo articolo 16 riconosce la medesima esenzione agli "atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".
Per risolvere il quesito posto dal Comune è dunque necessario accertare l'eventuale natura pubblica dei soggetti (Tribunale, Curatore Fallimentare, CTU nominato dal Tribunale, CT di parte) che, in tale veste, chiedono la certificazione ovvero la possibilità di ricondurre ciascuno di essi ad uno dei soggetti, diversi dal Comune, elencati nel richiamato articolo 16.
Tanto premesso, il Tribunale è Stato, perché organo di giustizia, ufficio pubblico partecipe del potere giudiziario (cfr. articoli 101 e seguenti, Costituzione), che è potere statale.
Il certificato di residenza richiesto dal Tribunale è dunque esente in modo assoluto da imposta di bollo perché “richiesto nell'interesse dello Stato da un pubblico ufficio” (articolo 4, citato) e perché è atto “cambiato tra Comune e Stato” (soggetti entrambi richiamati nell'articolo 16, citato).
Le medesime considerazioni valgono per il CTU nominato dal Tribunale civile, per il curatore fallimentare e per il consulente tecnico del Pubblico Ministero, con conseguente esenzione da imposta di bollo delle certificazioni ad essi rilasciate perché richieste “nell'interesse di un pubblico ufficio” o perché scambiate dal Comune con un organo partecipe di una funzione statale.
Quanto al CTU nominato dal Tribunale, preliminarmente, il Libro primo, Titolo primo, Capo III del codice di procedura civile lo inserisce tra gli "Organi Giudiziari" accanto al Giudice, al Cancelliere ed all'Ufficiale Giudiziario.
D'altra parte, gli articoli da 61 a 64 c.p.c. e gli articoli da 13 a 23 delle disposizioni di attuazione allo stesso codice delineano una figura che, pur estranea al giudizio, agisce sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale e fornisce al giudice un'esperienza tecnico-scientifica che sostanzialmente ne condiziona l'attività, in qualche modo condividendola.
A sua volta, il curatore è organo del fallimento, inserito (accanto al Tribunale fallimentare, al Giudice delegato ed al Comitato dei creditori) in una struttura stabilmente deputata allo svolgimento di un processo pubblico, quello concorsuale, che investe e tutela un interesse proprio dello Stato.
La recente riforma del diritto fallimentare ha accentuato i suoi poteri, riservando agli organi giurisdizionali (Tribunale e Giudice Delegato) il controllo di legalità e la soluzione dei conflitti.
Ciononostante, il curatore ha mantenuto la sua tipica posizione di ausiliario di giustizia. Nell'articolo 30, Legge Fallimentare, è chiarito che per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni il curatore riveste la qualità di pubblico ufficiale, per il ruolo dallo stesso assunto nell'apparato giudiziario e nell'amministrazione della giustizia e per l'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura concorsuale.
Infine, il consulente tecnico del Pubblico Ministero (cfr. articolo 201 del codice di procedura civile), pur se scelto da una parte processuale, non persegue fini privatistici, bensì partecipa dell'attività spiccatamente pubblicistica dell'organo requirente, con cui condivide la tutela di un interesse statale.
Il pubblico ministero, infatti "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato" ed "ha azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato" (articolo 73, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).
Questa Direzione perviene, invece, a diverse conclusioni in relazione al consulente tecnico nominato dalla parte diversa dal Pubblico Ministero, considerato l'interesse privato sotteso alle sue richieste e data l'impossibilità, nella sistematica del codice, di guardare ad esso come ad un organo partecipe della funzione statale di giurisdizione. I certificati dallo stesso richiesti sono dunque regolarmente soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, Tariffa, allegato A, parte prima, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.
In definitiva, i certificati di residenza richiesti dal Tribunale, dal CTU nominato dal Tribunale, dal curatore fallimentare e dal CT del Pubblico Ministero sono esenti da imposta di bollo. Sono invece regolarmente soggetti ad imposta di bollo i medesimi certificati, se richiesti dal CT di parte privata.
Il Direttore Regionale dott. Antonino Gentile »
In buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate analizza le diverse tipologie di soggetti che, nella loro veste di ausiliari di giustizia, chiedono certificati anagrafici per le finalità connesse alle loro funzioni, distinguendo fra chi ha natura pubblica e chi invece è un soggetto privato.
Se si tratta di un soggetto “pubblico” le certificazioni anagrafiche direttamente richieste da tali soggetti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella All. B al DPR n. 642/1972. In particolare, l'Agenzia delle entrate analizza ogni singola figura e conclude che:
- Il Tribunale, il Consulente tecnico d'ufficio (CTU) e il Curatore fallimentare appartengono alla struttura amministrativa pubblica; pertanto, i certificati anagrafici da loro richiesti per l'esercizio della funzione pubblica sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tab. all. B del DPR n. 642/1972;
- il Consulente tecnico di parte (CTP) nominato da una parte processuale diversa dal Pubblico Ministero (in pratica, nominato da un avvocato di parte) agisce in base ad un mero interesse di parte, per cui i certificati anagrafici da lui richiesti sono regolarmente soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 4, Tariffa, allegato A, parte prima, DPR n. 642 del 1972.
Pertanto, nel caso oggetto del quesito, trattandosi di perito nominato dal Tribunale, i certificati anagrafici, alla luce di tale risoluzione, sono esenti dall’imposta di bollo.
Per quanto concerne i diritti di segreteria, occorre far riferimento alla legge 08-06-1962 n. 604, recante “Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali” Tabella D Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi). Norme speciali. Punto 7 “Nessun diritto è dovuto … omissis … per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, … … ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa”.
Poiché il perito è nominato dal Tribunale e dunque agisce nell’interesse dello Stato, i diritti di segreteria non sono dovuti.
Dott.ssa Palmieri Liliana 07/08/2018
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: