Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente è assente per malattia dal 19.10.2017 al 21.04.2018 e dal 30.04.2018 fino al 31.08.2018, per un totale di nove mesi e 25 giorni. È corretto applicare la riduzione stipendiale prevista dalla normativa vigente con la mensilità di agosto 2018?
Dai dati forniti con il quesito si evince il superamento dei 9 mesi di assenza per malattia, durante i quali spetta il 100% della retribuzione. Il superamento avviene per 25 giorni durante il mese di agosto considerato che l’assenza per malattia è prevista almeno fino al 31 agosto. Pertanto l’Ente deve immediatamente applicare la ritenuta del 10% come previsto dall’art. dell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995 che disciplina la materia, come modificato dall’art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall’art. 13 CCNL 5.10.2001.
La normativa è chiara nello stabilire che al superamento dei 9 mesi di assenza e per i successivi 3 mesi di assenza spetta il 90% della retribuzione e non trova alcun fondamento la possibilità di ritardare la riduzione stipendiale che appunto matura per 25 giorni già nel mese di agosto e, quindi, deve essere applicata sulla retribuzione da erogare con la mensilità di agosto. L’eventuale ritardo nell’applicazione della riduzione della retribuzione può essere giustificata solo da motivazioni tecniche che potrebbero verificarsi nella ipotesi in cui l’elaborazione dei cedolini del mese di agosto fosse stata già effettuata prima che l’Ente venisse a conoscenza dell’assenza per malattia tale da determinare il superamento dei 9 mesi nell’ultimo triennio. Ciò, per esempio, nell’ipotesi che fino al 31 luglio il dipendente avesse maturato 9 mesi di assenza, quindi il dipendente rientra dal servizio il primo agosto per poi assentarsi nuovamente per malattia l’ultima settimana di agosto; per quest’ultima settimana di assenza essendone l’ente venuto a conoscenza dopo il 20 del mese, quando presumibilmente le elaborazioni stipendiali sono già concluse, procederà a trattenere, a valere sulla remunerazione di settembre, sia la riduzione relativa al mese di agosto che le ulteriori riduzioni da applicare nel mese di settembre nella ipotesi di prolungamento della malattia, salvo la verifica dinamica delle assenze dell’ultimo triennio come di seguito specificato.
E’ appena il caso di rammentare che l’assenza per malattia per 18 mesi nell’ultimo triennio costituisce una ipotesi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro pur in mancanza di prestazione, a causa di una sospensione legittima dell’obbligo di prestare attività lavorativa. Nell’ambito dei 18 mesi di assenza, che devono essere calcolati dinamicamente sommando tutte le assenze, sia continuative che intermittenti, intervenute nei tre anni precedenti l’ultima malattia in corso, spetta la retribuzione nella misura del 100% per i primi nove mesi, del 90% per i successivi 3 mesi e per il 50% per i successivi 6 mesi.
Superati i 18 mesi può essere concesso un ulteriore periodo di 18 mesi non frazionabile e non retribuiti quando si tratti di stati patologici di particolare gravità e previo accertamento sanitario delle condizioni di salute del dipendente.
“Pertanto, man mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all’altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto.
Dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento il dipendente si trovi, sulla base delle assenze effettuate, nel periodo per il quale viene corrisposta una retribuzione pari al 90% della retribuzione, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione ma è sempre necessario, di volta in volta, procedere al calcolo” delle assenze dell’ultimo triennio; “pertanto, potrebbe accadere che, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze per malattia, scorrendo in avanti il triennio di riferimento (con la conseguente possibile esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti nel tempo), sommando l’ultimo periodo di malattia a quelli ricomprese nei tre anni immediatamente antecedenti allo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale operazione consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva stabilita dall’art. 21, comma 7 (assenze retribuite al 100%)” (orientamento applicativo ARAN).
Infine si precisa che la disciplina per le parti sopra commentate è confermata dall’art. 36 del nuovo CCNL funzioni locali. 21.5.2018.
Dott. Angelo Maria Savazzi 08/08/2018
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – Messaggio 15 maggio 2015, n. 1505
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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