Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn tecnico che ha effettuato una pratica dei vigili VV.FF. ha anticipato, i diritti di segreteria per redigere la pratica ai VV.FF., può il tecnico indicare nella fattura le proprie prestazioni e come attività non soggetta il costo dei diritti di segreteria VV.FF. ai sensi del DPR 633/72 ?
L’art. 10 del DL 8/1993 istituisce diritti di segreteria su vari atti e certificati in materia urbanistica. I suddetti diritti sono qualificati dalla stessa norma quali proventi sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.
Inoltre, l’art. 4 comma 13 del citato D.P.R. 160/2010 il quale prevede che in relazione ai procedimenti di competenza del SUAP vengano posti a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
L’art.40 della legge n.604/1962 ai sensi del quale è obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi in conformità alla tabella D che prevede l’applicazione di un diritto fisso per i certificati di qualunque natura.
Quindi, data la natura di corrispettivo di diritto pubblico, non rientrano nel campo iva.
In ogni caso, le “spese vive”, intendendo con questa voce tutte quelle spese che il professionista ha sostenuto per la prestazione professionale svolta nell’interesse del cliente (ad es. i costi per le marche da bollo, i diritti istruttori, le fotocopie e l’invio di corrispondenza, anticipati ecc.) devono essere documentate e non sono imponibili, quindi non è previsto il pagamento di alcuna imposta.
Dott. Eugenio De Carlo 09/08/2018
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