Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola
QuesitiDOMANDA
Se per una prestazione tecnica di verifica sismica il tecnico incaricato deve far eseguite delle prove e sondaggi da una ditta specializzata, questi sondaggi sono stati specificati a carico del tecnico in sede di gara, questi costi possono essere messi in fattura come non imponibile art. 15 DPR 633/72 ai fini IVA, quindi non quantificati come ricavo e quindi non tassati?
RISPOSTA
L’art. 15 del D.P.R. 633/1972, prevede espressamente al punto 3) che: “non vengono considerati nel computo della base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte”. Pertanto, nel caso di specie se il tecnico ha sostenuto le spese, e tali spese sono documentate da documento contabile (fattura) intestato all’Ente, potrà inserirle nella propria fattura in esenzione art.15. Viceversa se la fattura fatta dalla ditta specializzata è intestata al tecnico incaricato, quest’ultimo, in sede di predisposizione del proprio documento contabile ai fini della liquidazione delle prestazioni, dovrà necessariamente inserirlo nel computo dell’imponibile.
Dott. Vincenzo Cuzzola 06/08/2018
DOMANDA CHIARIMENTO 09/08/2018:
Ma se la fattura è intestata al Comune, la fattura deve essere registrata nella contabilità del Comune, oppure in questo non importa? Cioè non capisco come un ingegnere possa pagare con bonifico una fattura intestata al Comune?
RISPOSTA CHIARIMENTO:
La risposta fornita al quesito iniziale rappresenta quanto prevede la normativa in caso di rapporti tra soggetti privati. Chiaramente, l’esposizione è a titolo esemplificativo poiché, nel caso di specie, non è possibile tale applicazione in quanto vi è l’impossibilità d aparte del soggetto professionista poter effettuare pagamenti in nome e per conto dell’Ente (oltre che il fornitore avrebbe dovuto emettere fattura elettronica che non può essere liquidata da altro soggetto).
Pertanto, si rappresenta come la spesa sostenuta dal tecnico, nell’espletamento del proprio incarico professionale, non può essere considerata in esenzione ai sensi dell’art.15 punto 3 del D.P.R. 633/1972, ma confluirà nella base imponibile.
Dott. Vincenzo Cuzzola 08/08/2018
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Agenzia delle Entrate – Comunicato del 26 maggio 2025
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 23 maggio 2025, n. 11
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