Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiCon atto di donazione due fratelli hanno donato alla figlia/nipote due unità immobiliari ad uso abitativo, riservandosi il diritto di abitazione su una unità immobiliare, utilizzata congiuntamente dai nuclei familiari dei donanti, potendo l’immobile essere di fatto diviso in due appartamenti, anche se accatastati congiuntamente. L’altra unità immobiliare è stata utilizzata dalla donataria come sua abitazione principale. Il diritto di abitazione, disciplinato dall’art. 1022 del c.c., conferisce all'habitator unicamente la facoltà di abitare l'immobile con il proprio nucleo familiare e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua famiglia. Si chiede se alla morte di uno dei fratelli, con l’estinzione del diritto di abitazione, tale diritto si unisce alla nuda proprietà.
In caso di decesso di uno dei titolari del diritto di abitazione la propria quota di diritto reale di godimento si estingue e, pertanto, i nudi proprietari per la medesima quota di possesso diventano proprietari; fermo restando che non avranno la piena titolarità finché esiste l’altro diritto di abitazione rimasto. Ciò è importante per il diverso calcolo dell’IMU: dal decesso del titolare del diritto di abitazione i nudi proprietari diventano soggetti passivi del tributi per la quota di possesso corrispondente al diritto di abitazione estinto.
Dott. Luigi D’Aprano 02/08/2018
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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