Documentazione amministrativa non firmata digitalmente

Risposta al quesito del Dott. Riccardo Antonini

Quesiti
di Antonini Riccardo
14 Agosto 2018

Se nella lettera di invito di un lavoro pubblico c'è scritto che la documentazione amministrativa deve essere firmata digitalmente e se poi la ditta non la firma e sulla lettera non c'è scritto pena di esclusione, inoltre sottolineo che nella documentazione c'è allegato il documento d' identità del titolare, il RUP deve ammettere la ditta alla gara?

 

 

Risposta

L’assenza della firma digitale sulla documentazione amministrativa è una carenza di tipo formale e come tale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016, in base al quale “ le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.”. Inoltre, come scritto nel quesito, va considerato che dalla stessa lex specialis di gara si evince chiaramente la volontà della Stazione Appaltante di non voler sanzionare con l'esclusione tali mancanze.

 

La firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto. Il documento privo di firma digitale redatto in forma analogica, ma comunque sottoscritto e corredato da copia della carta di identità del titolare può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445 del 2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82 del 2005.

 

Recentemente, il TAR Campania (sent. n. 4881/2018) ha accolto il ricorso di una impresa che era stata esclusa per non avere incluso nella busta contenente la documentazione amministrativa delle certificazioni per le quali nel bando di gara non era stata prevista la sanzione della esclusione, e che potevano essere prodotte anche successivamente per il loro carattere meramente formale. L’operato della stazione appaltante è stato invalidato per non aver ammesso il soccorso istruttorio.

 

Lo stesso TAR ha ribadito i principi secondo cui “la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.” (in questi termini Cons. St., III, 2 marzo 2017, n. 975).

 

 

Dott. Riccardo Antonini 01/08/2018

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