Sicurezza digitale nella PA: pubblicato il Vademecum realizzato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 22 luglio 2025
Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiSi chiede l'iter da seguire per poter inserire nei registri IVA le fatture pagate negli anni 2011-2017, all'epoca non considerate rilevanti IVA.
Abbiamo dato incarico ad una Ditta esterna la messa in sicurezza fiscale IVA e IRAP e la revisione delle contabilità Iva ed è emerso che alcune fatture potevano essere considerate rilevati ai fini IVA, con recupero dell'imposta pagata.
La Ditta ha chiesto se ad oggi è possibile inserire tali documenti come rilevanti IVA, ristampare i registri , le liquidazioni e le dichiarazioni IVA a rettifica dei precedenti documenti.
Va doverosamente premesso che la circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione del termine per la detrazione IVA nel caso di fatture ricevute e dimenticati fino al termine di accertamento del periodo d’imposta in cui dovevano essere registrate mediante Dichiarazione Integrativa “a favore”.
L’articolo 19 del DPR 633/1972 (modificato dal DL 50/2017) ha limitato il diritto alla detrazione dell’IVA che può essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto; tale limitazione deve essere collegata a quanto previsto dall’art. 8 c. 6-bis del DPR 322/1998, che ha esteso l’uso delle dichiarazioni integrative a favore entro il termine di accertabilità del periodo interessato alla correzione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione stessa a decorrere dal periodo d’imposta 2016, pertanto rimane invariata per gli anni precedenti il limite temporale del “31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Pertanto nel caso in esame, ad oggi, è possibile predisporre la Dichiarazione Integrativa a favore per le fatture relative a tutti gli anni in oggetto se, per le fatture anni 2011-2012 per potersi detrarre l’IVA, si effettua la registrazione entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto, in quanto in base a quanto sopra esposto entro il 31 dicembre 2018 è possibile effettuare dichiarazione integrativa per le operazioni che hanno dato diritto alla detrazione nell’esercizio 2013.
Operativamente è possibile integrare manualmente i registri degli anni di riferimento già stampati con le fatture allora non inserite o in alternativa, se tali fatture sono numerose, è possibile costituire un sezionale apposito in cui convoglieranno le fatture inizialmente non considerate rilevanti ai fini IVA e per le quali viene predisposta Dichiarazione Integrativa IVA.
Dott. Marco Allegretti 31/07/2018
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 22 luglio 2025
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 135
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