RISCOSSIONE COATTIVA - Servizio o Concessione?

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
02 Agosto 2018

DOMANDA:

Il prossimo 31/12 scade la CONCESSIONE della riscossione coattiva. L'amministrazione comunale sta valutando l'ipotesi di procedere a detta riscossione coattiva NON più mediante concessione bensì internamente con supporto di una ditta esterna. Qualora la decisione finale sia quest'ultima, ovvero gestione interna con servizio di supporto esterno mediante gara, si chiede a quali nuovi adempimenti sorgano a carico dell'ente, ovvero: - apertura di apposito conto corrente - nomina di ufficiale di riscossione - accesso a quali banche dati per procedure esecutive - ecc ?

In particolare la nomina dei dipendenti comunali ad ufficiale di riscossione come e cosa prevede? Potrebbe essere effettuata da personale della ditta esterna individuata in supporto mediante gara?

RISPOSTA:

Nel caso del quesito, il soggetto esterno si occuperebbe della predisposizione di tutti gli atti necessari all’espletamento della riscossione coattiva per conto del Comune, senza che occorra l’iscrizione all’albo degli agenti per la riscossione, in quanto tale soggetto si occuperebbe solo di tutte le fasi precedenti e propedeutiche alla riscossione vera e propria, che viene comunque attuata, in concreto, internamente dall’ente.  Saranno, invece, gli uffici comunali  a provvedere ad emanare i provvedimenti per conto del Comune

 

Con l’internalizzazione l’ente locale può gestire in modo diretto tutte le fasi di riscossione del tributo, occupandosi dell’accertamento, della liquidazione, dell’invio dei provvedimenti, fino alla riscossione coattiva vera e propria attuata mediate ingiunzione fiscale.

 

Nello specifico, la gestione interna diretta consentirebbe di predisporre in automatico le liste di carico per la riscossione coattiva, da utilizzare per le ingiunzioni di pagamento e di prevedere forme di rateizzazione deliberate dal Consiglio nell’esercizio della potestà regolamentare in materia.

 

Si tenga presente che tra  le modalità di di riscossione coattiva - il ruolo coattivo (utilizzabile solamente dall’Agente della Riscossione) e l’ingiunzione fiscale  di cui Regio Decreto del 1910 - nel caso di internalizzazione del servizio, quest’ultima sarebbe questa l’unica soluzione praticabile.

 

Gli articoli 5 e 28 del citato Regio Decreto disciplinano una procedura esecutiva che deve essere integrata con le norme del Codice di Procedura Civile, a seconda del modo e dell’intensità con la quale si intende procedere all’esecuzione. In ogni caso, è da ritenere che gli atti di procedura esecutiva speciale (esecuzione immobiliare, esecuzione presso terzi, espropriazione immobiliare) possano essere compiuti direttamente dagli organi interni dell’ente, senza il supporto di avvocati. L’esecuzione speciale può infatti svolgersi in buona parte attraverso procedure amministrative interne, nelle quali gli atti di particolare rilievo vengono redatti dagli Uffici comunali sotto il controllo del Sindaco, diversamente da quanto avviene per le procedure die esecuzione ordinaria per le quali è necessario il controllo del giudice dell’esecuzione.

 

L’attività di riscossione consta di varie fasi, l’una propedeutica all'altra. La forma e l’esatta modalità di esecuzione di tali procedure è essenziale alla legittimità dell’intera fase, che se viziata perde la sua intera efficacia.

La riscossione coattiva viene attivata con l’emissione dell’ingiunzione fiscale, strumento per la riscossione dei tributi che consente snellezza e celerità, l’ente titolare dell’entrata può infatti emettere il titolo esecutivo nell'immediato verificarsi del presupposto e manifestarlo con l’ingiunzione stessa e la relativa notifica.

Un ruolo fondamentale è quello dell’uff. della riscosssione. Nell'ambito degli enti locali il ruolo esercitato dall'ufficiale della riscossione è affidato a quelli che sono nominati funzionari responsabili per la riscossione (DL 209/2002). Si crea così un'equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario/Ufficiale di riscossione/ Funzionario responsabile per la Riscossione. Il funzionario responsabile per la riscossione per espresso dettato normativo esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione i quali, ai sensi del DPR 602/1973 art 49, comma 3, svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. 

Il ruolo del funzionario della riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, quello di eseguire le notifiche e i pignoramenti mobiliari e immobiliari.  

Il funzionario responsabile della riscossione è il soggetto per mezzo del quale l’ente compie l’esecuzione. Dunque, il funzionario responsabile della riscossione  è uno strumento in presenza del quale si facilita l’esercizio dell’attività e si ampliano gli istituti esecutivi disponibili. 

La nomina di questa figura è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 42 del D.lgs 112/99, che prevede il requisito dell’iscrizione nell'apposito elenco degli abilitati presso la Prefettura, dopo aver superato gli esami di idoneità indetti con decreto dall'Agenzia delle Entrate sulla base di esigenze nazionali i riscossione.

Il Sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’art. 11 del T.U. 639/1910 (assistenza negli incanti e verbalizzazione). I funzionari responsabili sono nominati tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle  predette funzioni è accertata ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 112/1999.

Il funzionario responsabile per la riscossione è il soggetto PER MEZZO del quale il funzionario dell’ente responsabile dell’entrata compie l’esecuzione. Si tratta dunque di una figura che, per espresso dettato normativo, esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione i quali, ai sensi del DPR 602/73, articolo 49 comma, 3 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari .

Dr. Eugenio De Carlo    31/07/2018

 

Risposta

DOMANDA A CHIARIMENTO:

L'ufficiale della riscossione, nel caso di servizio effettuato internamente con supporto esterno di ditta specializzata, potrebbe essere NON dipendente dell’ente ovvero dipendente di quest’ultima società?

 

RISPOSTA A CHIARIMENTO:

La riscossione coattiva  è un potere inerente l'esercizio delle funzioni pubbliche,  per cui laddove si voglia gestire in modo internalizzato, non si potrebbe provvedere ad  affidare le funzioni ricorrendo ad un incarico esterno  (outsorching). Occorre che sia dipendente della stessa amministrazione o dei concessionari iscritti all'albo. Difatti, gli ufficiali della riscossione, agiscono quali organi  dell'ente al quale sono direttamente imputabili rapporti ed azioni, in virtù del principio di immedesimazione organica, ma non sono autonomi soggetti di diritto.

 

Dr. Eugenio De Carlo               31/07/2018

 

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