Approfondimento di Giovanni Torselletti
Servizi Comunali PerformanceApprofondimento di Giovanni Torselletti
Relazione sulla performance
Giovanni Torselletti
Entro il prossimo 30 giugno le amministrazioni pubbliche, in attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lettera b) del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017, dovranno redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale la relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV.
Per rispettare la scadenza dell’adempimento, è necessario che tale relazione, che deve evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, venga predisposta, tenendo conto dei tempi necessari per la sua approvazione da parte dell’organo politico amministrativo e la sua validazione da parte dell’OIV, come raccomandato dal dipartimento della Funzione Pubblica con la nota circolare del 29 marzo scorso.
La relazione, che costituisce la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, agli organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, rappresenta l’ultima delle fasi attraverso le quali si articola il ciclo della performance, che si apre con l’individuazione e l’assegnazione degli obiettivi da perseguire e continua con l’attribuzione delle risorse necessarie al loro raggiungimento, con il monitoraggio costante del regolare svolgimento delle attività in funzione degli obiettivi fissati, operando, se necessario, interventi correttivi, con la misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, con l’utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito (Art. 4, c. 2, d.lgs. 150/2009).
E’ opportuno ricordare che la mancata adozione del piano della performance comporta pesanti sanzioni sia a carico dei dirigenti responsabili che dell’amministrazione e che vanno tempestivamente comunicate al Dipartimento della funzione pubblica le ragioni di eventuali ritardi nell’adozione sia del piano che della relazione della performance (Art. 10, c. 5, d.lgs. 150/2009).
28 maggio 2018
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