Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
Servizi Comunali Attività commercialiApprofondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
Farmacie comunali
Enrica Daniela Lo Piccolo
Un’azienda speciale che gestisce le farmacie comunali non può acquistare la proprietà (in prospettiva di ampliamento della gestione dei servizi già affidati) di una farmacia privata, poiché solo il Comune può esercitare il diritto di prelazione per la titolarità della sede.
Il Tar veneto, sez. III, con la sentenza n. 633 del 18 giugno 2018 è intervenuto sui profili applicativi della legge n. 475/1968 in ordine all’acquisizione delle sedi farmaceutiche da parte delle amministrazioni comunali.
Il caso preso in esame riguardava le operazioni realizzate da un’azienda speciale di un Comune (modello tra quelli individuati dalla legge per la gestione delle farmacie) per acquisire, a ridosso della scadenza del periodo transitorio consentito agli eredi non farmacisti, tutte le quote di una società in nome collettivo proprietaria di una farmacia privata: tale intervento si fondava sul presupposto che il comune controllante assumesse la titolarità della farmacia mentre all’azienda venisse affidata la gestione della stessa.
La legge n. 475/1968 (peraltro ampiamente integrata dalla legge n. 362/1991) prevede però all’articolo 9 che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune, e all’articolo 12, comma 2, che il trasferimento delle farmacie private può aver luogo solo a favore di farmacista” che sia già titolare di farmacia o che abbia conseguito l’idoneità.
Il Tar Veneto ha evidenziato come tale sistema normativo sia connotato dalla contemporanea presenza di operatori pubblici e privati e preveda una disciplina improntata all’esigenza di garantire una giusta sinergia ed un corretto bilanciamento fra la libertà d'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza, sancita dall'art. 41 della Costituzione, e il diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della carta fondamentale, in un delicato equilibrio che prevede una serie di requisiti e di vincoli che si atteggiano in maniera differente per l’operatore pubblico e per quello privato e che è stato, nel corso del tempo, oggetto di evoluzione giurisprudenziale e normativa, anche in relazione alla disciplina comunitaria (con l’ultimo intervento della riforma del 2012 che ha ampliato notevolmente le possibilità di gestione per i farmacisti privati).
Nel caso oggetto della sentenza, invece, è stata l’azienda speciale (legittimata solo a “gestire” le farmacie di proprietà del comune) che ha acquistato la proprietà dell’intero pacchetto di quote della società di persone che gestiva la farmacia privata, violando quanto disposto dall’art. 12 della legge n. 475/1968 e impedendo che, allo scadere del termine della gestione transitoria consentita agli eredi non farmacisti, la farmacia venisse dichiarata vacante.
Per garantire piena conformità al quadro normativo, invece, il comune avrebbe dovuto acquistare la farmacia (una volta vacante), esercitando la prelazione consentita dall’art. 9 della stessa legge in ragione di un interesse pubblico all’acquisto, potendo poi legittimamente trasferire all’azienda speciale la gestione.
27 luglio 2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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