Agevolazione esenzione abitazione principale su immobile con categoria C1
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSiamo in presenza di un imprenditore agricolo professionale che svolge attività di pulizia boschi e taglio di legna. Per lo svolgimento di tale professione utilizza come base di lavoro una piccola struttura ubicata su di un terreno che insiste all’interno di un’area oggetto di piano di lottizzazione per il quale anche l’imprenditore di cui sopra ha sottoscritto un accordo di intesa. Lo stesso ora rivendica l’esenzione I.M.U. per detto terreno in virtù del suo status professionale, e lo rivendica anche per le quote parti dei terreni intestati alle sorelle non imprenditrici agricole.
Chiediamo se la sottoscrizione dell’accordo menzionato non rappresenti intrinsecamente una rinuncia al riconoscimento della strumentalità del bene per effetto della sua destinazione futura a opere di urbanizzazione.
RISPOSTA:
La struttura utilizzata potrebbe rappresentare un fabbricato rurale ad uso strumentale, ma sicuramente non può configurarsi come la conduzione di un fondo, presupposto necessario affinché venga riconosciuta l’agevolazione. Se non ho capito male, sul terreno non viene svolta l’attività agricola ma insiste solo il fabbricato nel quale l’imprenditore agricolo deposita i propri attrezzi.
Per quanto detto, si ritiene che la mancata conduzione del fondo non permetta di riconoscere l’agevolazione di legge.
Dr. Luigi D’Aprano 26/07/2018
RISPOSTA A CHIARIMENTO:
Preciso che sul fondo vengono depositati legna e tronchi d’albero in quantità consistenti, frutto del lavoro svolto dal soggetto in questione. Il fondo insiste all’interno dell’area oggetto di lottizzazione.
Il dubbio che dobbiamo chiarire rimane a proposito della sottoscrizione dell’accordo menzionato, se non rappresenti intrinsecamente una rinuncia al riconoscimento della eventuale strumentalità del fondo per effetto della sua destinazione a lottizzazione.
Si chiede inoltre di chiarire se le sorelle comproprietarie che hanno altresì sottoscritto l’accordo e non sono imprenditrici agricole siano soggette a prescindere.
L’accordo non inficia in nessun modo la tipologia di tassazione, essendo l’uso che ne viene effettivamente fatto a determinarne il criterio impositivo. Nel caso in esame lo IAP non ottiene i frutti dallo sfruttamento del fondo, il quale funge più che altro da magazzino. Ribadisco pertanto che, per questo motivo, non può essere considerato un terreno agricolo. Per completezza, qualora si ritenesse agricolo l’agevolazione dovrebbe essere limitata ai soli possessori agricoltori.
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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