Il fenomeno della c.d. "scheda ballerina" determina l’annullamento della competizione elettorale in quanto la volontà popolare non è formata liberamente e correttamente.

Consiglio di Stato, Sezione III – Sentenza 17 luglio 2018, n. 4335

Servizi Comunali Elettorale
di Redazione: Galli Gianluca
30 Luglio 2018

MASSIMA

La c.d. “scheda ballerina”, che consiste nel consegnare (fuori dall’urna) all'elettore una scheda vidimata e illecitamente ottenuta dopo averla già compilata mentre l'elettore, che tale scheda ha deposto nell'urna, dà all'uscita del seggio all'esponente criminale quella ancora intonsa che il seggio gli ha consegnato. Quest’ultima verrà riconsegnata compilata ad altro elettore, che a sua volta ne restituirà una bianca. In questo modo, grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti la sorte, viene controllato e pilotato l’esercizio del diritto di voto.

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