Le entrate dei contratti di sponsorizzazione sono escluse dai limiti al trattamento accessorio

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Liguria – Delibera 18 luglio 2018, n. 105

Servizi Comunali Bilancio
di Redazione: Galli Gianluca
27 Luglio 2018

MASSIMA

L’art. 43 della legge n. 449 del 1997, rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”, è una disposizione dal contenuto eterogeneo. La norma dispone, al primo comma, che “al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il successivo comma 2 prosegue precisando che “le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti” (il comma specifica, altresì, presupposti e requisiti di applicazione).
Il medesimo comma 2 precisa che “per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio” (mentre una percentuale pari al 65 per cento resta nelle disponibilità dell’amministrazione procedente e la rimanente somma costituisce economia di bilancio a favore dello Stato). Il comma si chiude ricordando che “continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia”.

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