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Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Documento 26 luglio 2018
Servizi Comunali Pareggio di bilancioPareggio di bilancio – Patto di solidarietà nazionale “orizzontale”
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
26 luglio 2018
Pareggio di bilancio – Patto di solidarietà nazionale “orizzontale”
Distribuzione spazi finanziari (articolo 4, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21).
In attuazione del comma 6, articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che prevede che, entro il 31 luglio 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, si comunica che è stato effettuato il riparto degli spazi finanziari, a seguito delle richieste pervenute entro il 16 luglio scorso. Al riguardo, si segnala che, per l’anno 2018, sono pervenute richieste di cessione di spazi finanziari complessivamente maggiori rispetto alle richieste di acquisizione; ciò ha permesso di soddisfare interamente le richieste di acquisizione.
In particolare, nell’anno 2018:
Per l’anno 2019, non vi sono spazi finanziari resi disponibili da comuni, province e città metropolitane; sono invece pervenute richieste dai comuni pari a circa 3 milioni di euro. Per l’anno 2020 non vi sono spazi resi disponibili e non sono pervenute richieste di spazi finanziari dalle province e città metropolitane, mentre sono pervenute dai comuni richieste per circa 0,145 milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 non è stato, pertanto, possibile procedere alla assegnazione di spazi finanziari.
Al fine di fornire un quadro chiaro del patto nazionale orizzontale, si allega al presente comunicato l’elenco degli enti beneficiari degli spazi finanziari ceduti/acquisiti nel 2018, con i relativi recuperi nel biennio successivo (Allegato 1 – Comuni e Allegato 2 – Province e Città Metropolitane).
Circa i citati recuperi, si precisa che agli enti che cedono spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta.
Agli enti che acquisiscono spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.
La variazione del saldo in ciascuno dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito in ciascun anno (calcolata per difetto nel primo anno di recupero e per eccesso nel secondo anno di recupero). Nel rispetto di quanto disposto dal richiamato comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, si precisa che la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
Gli effetti per l’anno 2018 e il biennio successivo, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, conseguenti all’applicazione del patto di solidarietà nazionale “orizzontale” 2018 trovano evidenza nel modello VAR/PATTI/18, celle (y), (z) e (aa), presente sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it e consultabile mediante la funzione di “Interrogazione Modello”. A tal proposito, si ritiene utile precisare che, per gli enti che hanno, altresì, acquisito/ceduto spazi finanziari per l’anno 2018 partecipando al meccanismo del patto nazionale “orizzontale” nel 2017, gli effetti per l’anno 2018 e il biennio successivo, trovano evidenza nel medesimo modello VAR/PATTI/18, celle (j), (k) e (l).
Ai fini di un corretto utilizzo degli spazi finanziari acquisiti, si rammenta che le modalità di utilizzo variano a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:
A tal fine, come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “orizzontale” sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese, non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente).
Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.
A tal fine, il modello del monitoraggio, MONIT/18, che sarà disponibile sull’applicativo web non appena sarà emanato il relativo decreto ministeriale, prevede, già in fase di monitoraggio periodico, una apposita Sezione (Sezione 2) che consente la rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 2018 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con le intese regionali e con i patti di solidarietà nazionali 2018.
Al riguardo, giova segnalare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874 lett. q), dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ente locale beneficiario attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016. Infine, qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell’anno di competenza 2018, l’ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).
Da ultimo, si rammenta che, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:
La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
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