Definizioni dossi stradali

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
26 Luglio 2018

Alla nostro Ufficio tecnico ci è stata inviata una richiesta di danni relativamente ad un guasto ad un'autovettura in occasione del passaggio su un dosso segnato con la zebratura di attraversamento pedonale. Il cittadino sostiene che il dosso non è conforme alla normativa e cita la Circolare sicurezza stradale Ministero dei LL.PP. protocollo n. 3698/2001 e sempre dello stesso Ministero la Circolare protocollo 2867/2001. Il dosso-attraversamento pedonale in questione ha una pendenza del 7% , la rampa in pianta misura metri 2.70 e la parte piana misura metri 3.09. Sulla strada vi sono i cartelli del limite di velocità del dosso pari a 30 km orari.

Risposta

Si sottolinea, preliminarmente, come ogni intervento strutturale su un tratto stradale debba essere progettato  e contestualizzato all’interno della intera rete e del  sistema di  appartenenza.

 

      E’ opportuno precisare, pure, come non vi sia una puntuale e specifica previsione normativa per i cd. “attraversamenti pedonali rialzati”; essi, secondo parte  della letteratura di settore, non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità,  perché la loro geometria di realizzazione é diversa da quanto previsto dalla norma e non possono essere segnalati, di conseguenza, come rallentatori di  velocità.

 

            Tuttavia,  anche se la normativa attuale non impone né impedisce la realizzazione degli  attraversamenti pedonali rialzati,  è inconfutabile la loro efficacia per il miglioramento delle condizioni di sicurezza per l'utenza debole; ciò soprattutto in ambito urbano, dove è più alto il pericolo di incidentalità tra le diverse categorie di utenti (veicoli, ciclisti, pedoni).

 

             La sopraelevazione della pavimentazione stradale, quale tipologia di attraversamento pedonale, può essere realizzata in corrispondenza della zona centrale o nelle aree antistanti edifici pubblici rilevanti (municipio, chiese, scuole);  ovviamente, è necessario che la velocità sia particolarmente moderata, attraverso la previsione di limiti di velocità adeguati. La loro realizzazione, poi, deve essere, necessariamente,  effettuata  utilizzando  materiali previsti dalla vigente normativa, garantendo la percorribilità della strada.

    

A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare nr. 2867/2001,  ha specificato che la responsabilità in caso di inconvenienti e/o danneggiamenti di veicoli è ascrivibile all’ente proprietario della strada.

 

            Si richiama, inoltre, quanto indicato nella II^ Direttiva esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la Direttiva del 24.10.2000. nella quale, al punto 5 gli attraversamenti pedonali colorati o rialzati, relativamente sia alle prescrizioni che alla posa in opera dei citali manufatti, si stabilisce che quest'ultimi devono "....garantire le necessarie minime condizioni di scavalcamento da parte delle normali autovetture, in particolare quelle con carenatura bassa”, invitando gli enti proprietari della strada a valutare attentamente l'altezza ovvero la lunghezza delle rampe di accesso all’attraversamento.

 

Per quanto attiene, invece, la realizzazione dei cd. dossi artificiali, questi rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 179 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada che titola: rallentatori di velocità.

 

        Tutti gli interventi di moderazione del traffico sono finalizzati a diminuire la velocità dei veicoli in ambito urbano: il conducente, infatti, di fronte ad una differenziazione di pavimentazione, è indotto ad un decremento della velocità stessa.

        Gli interventi di moderazione del traffico costituiscono una vera e propria tecnica di ecologia e arredo urbano con lo scopo principale di migliorare la sicurezza e la coesistenza di pedoni e veicoli.

 

Il  Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada suddivide i rallentatori di velocità in:

  • rallentatori ad effetto ottico;
  • rallentatori ad effetto acustico o vibratorio;
  • dossi artificiali.

              

In particolare, i primi due sistemi di rallentamento si possono adottare su tutte le strade, per la larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, mentre i dossi artificiali,  evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele al senso di marcia, nel rispetto del comma 5 dell’art. 179  del Regolamento, possono essere adottati sulle strade ove vige un limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h.       

                 

           Lo stesso  comma 5 dell’art. 179 stabilisce, inoltre, che: i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences  ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

 

         Con Circolare nr. 300/A/45182/103/12/12, del 07.09.1999, il Ministero dell'Interno,  Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale - Servizio Polizia Stradale ha specificato i criteri di installazione dei dossi artificiali, stabilendo le loro caratteristiche  in relazione al limite di velocità imposto:

-           nel caso di velocità uguale o inferiore a 50 km/h, i dossi devono avere  altezza non superiore a  3 cm e larghezza non inferiore a 90 cm;

-           nel caso di velocità uguale o inferiore a  40 km/h, i dossi devono avere  altezza non superiore a 5 cm e larghezza non inferiore a 90 cm;

-           nel caso di velocità uguale o inferiore a 30 km/h, i dossi  devono avere altezza non superiore a 7 cm e larghezza non inferiore a 120 cm.

 

                Inoltre, nella stessa circolare  viene  richiamata  l'esistenza di una particolare zona nel territorio comunale, da delimitarsi come zona residenziale, all'interno della quale qualificare le strade come strade residenziali.

 

     Nel Codice della Strada manca  una specifica definizione di strada residenziale, mentre  la disposizione dell’articolo 3, comma 1 nr. 58 dello stesso codice fornisce la definizione di zona residenziale quale "zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione di pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine".

 

     Nella citata circolare, il Ministero dell’Interno ritiene di poter identificare dette aree solo sulla scorta della zonizzazione prevista dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed, in particolare, facendo riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle apposite cartografie),  nelle quali la definizione e le modalità di intervento fanno capo alle normative tecniche di attuazione dei medesimi strumenti urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada.

 

La recente sentenza n. 38 del 14 marzo 2017 della Corte dei conti, sezione per il Veneto si è espressa su un caso di interesse per il proponente il quesito.. Difatti, ha riconosciuto responsabile per danno erariale e conseguente pagamento, il Responsabile dell’area tecnica del Comune per aver autorizzato la realizzazione di attraversamenti pedonali colorati, in quanto, in virtù della sua qualificazione professionale, con un minimo di diligenza e un approfondimento sulla questione “avrebbe potuto certamente rilevare l’antigiuridicità della scelta effettuata, solo verificando le chiare disposizioni normative in materia, alla luce della modifica cromatica che andava a introdurre nella segnaletica orizzontale posta nel territorio dell’Ente locale, sicuramente innovativa rispetto ad una tradizionale coloratura”. Nella fattispecie in esame, il Responsabile dell'area tecnica ha disposto la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali su manto stradale di colorazione verde “onde far risaltare maggiormente il colore bianco delle strisce e segnalare la discontinuità all'automobilista”. Tale iniziativa, come detto, è apparsa alla Corte in contrasto con la disciplina vigente ed ha assunto rilievo sotto il profilo della responsabilità contabile - amministrativa nel senso che la Procura erariale ha contestato al funzionario un danno, quantificato in 1.155 €, corrispondente alla differenza tra il costo di 55 attraversamenti pedonali colorati rispetto al costo di altrettanti attraversamenti tradizionali su fondo nero/grigio scuro.

 

In conclusione, andrà verificato se siano state adottate tutte le misure di prevenzione e informazione idonee per la sicurezza e incolumità delle persone e dei veicoli presenti sul luogo oggetto di sinistro, ex art. 145 e 148 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Quindi, le situazioni di cui al quesito vanno verificate se rientrino nei casi di "insidia o trabocchetto", quale figura sintomatica dell'attività colposa della P.A., ricorrente in presenza di due presupposti congiunti: l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza. I requisiti di insidia o trabocchetto, pertanto, sono presupposti stessi del risarcimento, ai sensi dell’art. 2043 e 2051 del Codice civile ed elle ipotesi di reato ai sensi degli artt. 489 bis e 590 del Codice penale, come indici tassativi della responsabilità dell’ Ente proprietario della strada. Quindi, qualora aveste superato l’altezza massima consentita o se la segnaletica non fosse idonea a preavvisare la presenza del manufatto, emergerebbero margini di responsabilità, anche se il risarcimento non si configurerebbe come automatico; qualora sia chiaro l’irregolarità del “dosso”, si suggerisce di far installare una cartellonistica di pericolo.

 

Dott. Pietro Cucumile 24/07/2018

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